naviga tra gli articoli
iva
Condividi l'articolo
30 Settembre 2019

Quando l’accordo transattivo non fa maturare il diritto al recupero dell’iva

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 387 del 20 settembre 2019, a fronte di quesito avanzato tramite la procedura di interpello ha rilevato come, in caso di accordo transattivo, l’iva non sia sempre inseribile all’interno dei documenti contabili di conciliazione che si andranno a produrre.

Procediamo analizzando nel dettaglio la situazione oggetto di interpello.

L’istante ha acquistato, e registrato le relative fatture portando in detrazione l’iva a credito, dei beni dal fornitore nei mesi compresi tra maggio 2016 e giugno 2017.

A fronte dell’avvenuta consegna l’istante ha però rilevato dei vizi tali da portarlo a non procedere con il pagamento delle fatture di cui sopra.

Questa situazione ha causato l’avvio di una procedura civile sviluppata su due fronti. Da un lato il fornitore voleva ottenere il pagamento delle fatture emesse, dall’altro, l’istante, voleva vedere riconosciuti i suoi diritti a fronte di una fornitura non congrua rispetto ai requisiti richiesti.

L’intervento del consulente tecnico d’ufficio ha accertato e quantificato i vizi di fornitura rilevando la somma da scorporare dalle fatture a titolo di indennizzo/risarcimento.

A seguito di quanto sopra le parti si sono però accordate individuando tra di loro l’importo da sottrarre a quello originariamente convenuto per la vendita prevedendo l’emissione di una nota di credito da parte del fornitore a parziale storno delle fatture emesse nel corso degli esercizi 2016 e 2017.

Nel richiamo della normativa iva vediamo come l’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione”.

Articoli correlati

Scorri i documenti