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25 Gennaio 2023

Le liquidazioni IVA

All’inizio del nuovo esercizio, facciamo il punto sulle liquidazioni IVA. In particolare analizzeremo:
– Caratteristiche generali delle liquidazioni IVA.
– Il calcolo della liquidazione periodica.
– Le scadenze dei versamenti.
– Liquidazioni periodiche – Il modello telematico.

Caratteristiche generali delle liquidazioni IVA

I contribuenti devono periodicamente rilevare la propria posizione IVA in merito alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e, eventualmente, provvedere al versamento delle somme a debito nei confronti dell’Erario; è corretto utilizzare la locuzione “eventualmente” dal momento in cui il saldo IVA potrebbe anche essere a credito e non portare quindi al pagamento di alcunché.

L’operazione di liquidazione dell’IVA è caratterizzata da determinate scadenze e da una periodicità specifica, infatti  può essere mensile o trimestrale e l’opzione può essere esercitata verificando i limiti previsti dalla normativa, ovvero l’ammontare del volume d’affari realizzato nell’esercizio precedente.

Parliamo di volume d’affari IVA quando consideriamo l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’esercizio fiscale, a esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (operazioni specificatamente identificate nella Dichiarazione IVA ed escluse dal sopracitato calcolo). Il volume d’affari è quindi un dato numerico riconducibile alle sole operazioni, rilevanti ai fini IVA, attive.

Tornando alla periodicità della liquidazione IVA vediamo come questa può essere mensile o trimestrale.

Periodicità della liquidazione

Sono obbligati a effettuare le liquidazioni mensilmente i soggetti IVA che presentano un volume d’affari:

  • superiore a 400.000 €, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;
  • superiore a 700.000 €, negli altri casi.

L’esercizio della liquidazione IVA con cadenza trimestrale è un’opzione (in quanto sarebbe per natura mensile), pertanto sull’importo dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione del periodo deve essere calcolato l’1% a titolo di interessi.

Quindi anche i soggetti che dovrebbero contribuire su base trimestrale possono scegliere quella mensile, se non altro per risparmiare il pagamento del tasso di interesse.

E’ opportuno sottolineare che la liquidazione dell’IVA viene fatta solo dall’ente locale che svolga anche attività commerciali, rilevanti quindi ai fini dell’imposta.

Solo i documenti fiscali riconducibili all’esercizio di attività commerciali sono infatti oggetto di contabilizzazione e definizione nelle liquidazioni periodiche e, dunque, nel dichiarativo.

Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita IVA, non devono essere incluse e l’IVA “scissa” va versata con le modalità previste in attinenza a questa tipologia.

Il calcolo della liquidazione periodica

Periodicamente i soggetti passivi IVA sono tenuti a determinare la propria posizione IVA.

In apertura abbiamo visto come la liquidazione IVA ha lo scopo di riepilogare le operazioni attive e passive intercorse in un certo periodo di tempo (mese o trimestre) e fornire le risultanze dal punto di vista impositivo, determinando l’esistenza o l’inesistenza dell’obbligo di versamento del debito IVA.

Fondamentale importanza rivestono a tal titolo i registri IVA periodici, in quanto essi costituiscono i documenti di riferimento per l’impostazione del calcolo.

Brevemente ricordiamo che:

  • le risultanze del registro acquisti restituiscono il dato dell’IVA A CREDITO;
  • le risultanze del registro vendite restituiscono un dato dell’IVA A DEBITO;
  • le risultanze del registro corrispettivi restituiscono un dato dell’IVA A DEBITO.

Nella liquidazione IVA tutti i risultati riproposti dai registri sono inclusi nel calcolo finale che determina, in base alla differenza tra IVA dovuta e IVA detratta, il saldo del periodo di riferimento.

E’ necessario prestare attenzione al fatto che nel calcolo dell’Iva a credito deve essere considerata soltanto l’IVA cosiddetta “detraibile”, in quanto esistono alcune operazioni IVA relative a beni e servizi che possono essere con IVA indetraibile (totalmente o parzialmente).

La liquidazione IVA è quindi un qualcosa a cui si deve pensare al termine di un periodo fiscale, dal momento in cui è il passaggio che “tira le somme” della gestione rilevante ai fini IVA.

Origine dei dati

La liquidazione è fondamentale per calcolare a quanto ammonta l’IVA e per sapere se si è a debito o a credito. Ciò significa dover determinare il valore dell’imposta sulle fatture emesse in un determinato periodo fiscale, così come su quelle ricevute dai propri fornitori; da qui l’assoluta importanza citata dei diversi registri:

  • registro acquisti;
  • registro vendite;
  • registro corrispettivi.

Il calcolo è molto semplice: basta dedurre l’importo dell’imposta delle fatture emesse, che contengono il debito, da quello delle fatture ricevute dai fornitori, che hanno all’interno l’imposta a credito, e si ottiene un risultato che può essere a debito o a credito.

Questa regola è conosciuta come “deduzione di imposta da imposta” ed esprime il procedimento per il calcolo del saldo.

Qualora il saldo corrisponda a un debito, lo stesso dovrà essere versato secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.

Qualora il saldo evidenzi la prevalenza di elementi passivi (IVA su acquisti) rispetto agli elementi attivi, il credito tributario sarà riportato come elemento positivo nelle liquidazioni dei periodi successivi e concorrerà alla definizione delle relative risultanze.

Le scadenze dei versamenti

Le scadenze dei versamenti di IVA a debito variano a seconda della periodicità della liquidazione.

Per i contribuenti mensili, la regola prevede che il debito sia oggetto di versamento entro il 16 del mese successivo rispetto al mese di riferimento della liquidazione (ad esempio il debito relativo alla liquidazione IVA del mese di gennaio deve essere versato entro il 16 febbraio).

Per i contribuenti trimestrali le scadenze sono fissate secondo lo schema seguente:

  • 1° trimestre: scadenza 16 maggio;
  • 2° trimestre: scadenza 20 agosto;
  • 3° trimestre: 16 novembre;
  • 4° trimestre: 16 marzo (anno successivo).

Liquidazioni periodiche – Il modello telematico

L’art. 4 del D.F. 193/2016 ha introdotto, a partire dall’esercizio 2017, l’obbligo di invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, da effettuarsi sia da parte dei contribuenti mensili sia da parte di quelli trimestrali.

Il nuovo adempimento ha lo scopo di garantire il monitoraggio dell’entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo nel corso dell’esercizio, consentendo così un potenziamento dei controlli fiscali.

La comunicazione deve essere effettuata indipendentemente dalle risultanze della liquidazione periodica (debito/credito), pertanto la liquidazione telematica è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Esclusioni ed esoneri

Non sono tenuti alla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nell’apposito quadro del modello (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Sono espressamente esonerati dall’obbligo di trasmissione di dati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e i soggetti non tenuti all’effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfettari).

Tempistiche e modalità di trasmissione

La presentazione va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

In presenza di più attività gestite con contabilità separata ex art. 36, D.P.R. n. 633/72 va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale.

Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

Omessa, incompleta o infedele comunicazione

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

(Fonte: “P.A.rliamo dell’IVA”, editore: CEL Editrice, autori: Marco Sigaudo, Rebecca Zollo, Gianfranco Sciacca)

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