Nella sua delibera n. 224/2015, la Corte dei Conti della Lombardia, cogliendo l’occasione offerta dalla questione inerente il contratto integrativo del Comune di Milano, analizza i poteri di controllo concessi al collegio dei revisori proprio sulla contrattazione integrativa di ente.
Secondo quanto prescritto dalla legge, il collegio dei revisori detiene ampie funzioni di controllo, dovendo provvedere sia a una verifica della compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio, sia alla verifica delle disposizioni inderogabili che riguardano i trattamenti accessori.
Il primo tipo di controllo ha una funzione di tutela della finanza pubblica ed è vincolante per l’amministrazione. Il secondo tipo, invece, pur obbligatorio, non inficia l’efficacia del contratto nel caso in cui l’amministrazione decida di discostarsi dal parere espresso dal collegio dei revisori (permane, tuttavia, il rischio di incorrere in responsabilità amministrativo-contabili).
A causa della complessità del tema, è data facoltà ai revisori di richiedere una verifica specialistica da parte di professionisti esterni qualificati.