Partenza a bomba rilevando che:
- Se la quota di partecipazione è inferiore all’1%
e/o
- Se i valori di bilancio della possibile consolidata sono contemporaneamente inferiori al 10% dei dati della capogruppo in merito a totale attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici
Siamo davanti al verificarsi di una causa di irrilevanza per cui l’ente, facente parte del G.A.P., può non essere oggetto di consolidamento.
Si faccia attenzione al fatto che è scritto “può non essere oggetto di consolidamento” e non “non può essere oggetto di consolidamento”, è nella libertà della capogruppo decidere di consolidare comunque qualora ritenga le informazioni utili per una rappresentazione maggiormente veritiera all’interno del bilancio consolidato che andrà a redigere.
L’informazione non può dirsi completa e conclusa se non andiamo a citare anche la previsione normativa per cui i bilanci non possono essere considerati irrilevanti qualora appartengano a:
- Enti e società totalmente partecipati
- Società in house
- Enti (e società) partecipati titolari di affidamento diretto
Al verificarsi di una di queste considerazioni si dovrà procedere al consolidamento senza passare dal via, ovvero senza sottoporre i dati contabili all’analisi della soglia del 10%.