La Corte dei Conti, sezione Controllo della Lombardia, ha ritenuto irragionevole l’ipotesi di utilizzare gli incassi derivanti dalle sanzioni per infrazione del Codice della Strada al fine di “finanziare voci retributive o indennitarie in favore di dipendenti a tempo indeterminato che potrebbero rivestire carattere corrente”; costituisce, invece, operazione legittima l’utilizzo di tali proventi per finanziare il potenziamento dei controlli per la sicurezza urbana e stradale (delibera n. 297/2015).
La Corte, dopo aver già escluso “la legittimità dell’utilizzo dei proventi contravvenzionali per finalità di incentivazione del personale di polizia municipale” (delibera n. 961/2010), ha specificato che lo stesso Codice (comma 5-bis dell’articolo 208) “si limita a prevedere che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”; inoltre, “i puntuali riferimenti legali parrebbero – implicitamente – limitare le possibilità di utilizzo delle suddette risorse in favore di istituti “giuslavoristici” necessariamente flessibili, senza estensioni in via interpretativa ad erogazioni potenzialmente continuative di natura retributiva o indennitaria”.
Infine, i giudici ricordano quanto definito dall’art. 15, comma 5 del Contratto nazionale di lavoro del 1° aprile 1999, il quale prevede la destinazione degli incassi derivanti dalle sanzioni amministrative per “l’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie”.