Con la circolare n. 1/2020 firmata dal ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, viene archiviata definitivamente la lunga fase sperimentale relativa all’introduzione dello smart working nell’ambiente pubblico.
Nella circolare si dice che – in seguito al primo decreto sull’emergenza da COVID-19 – si considera superato il regime sperimentale ed entra a regime l’obbligo per gli enti pubblici di adottare misure organizzative volte a consentire ai dipendenti di effettuare lavoro agile e flessibile.
Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, incentivanti al passaggio si evidenzia l’importanza:
- del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- dell’utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
- del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);
- del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
- dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.
Come indicato nella direttiva n. 3 del 2017, in cui vengono indicate “Le linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”, le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le iniziative necessarie all’attuazione delle misure in argomento, anche avvalendosi della collaborazione dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e degli Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) secondo le rispettive competenze. In particolare, le amministrazioni curano e implementano il sistema di monitoraggio previsto nella richiamata direttiva per una valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti.
È importante ricordare che nella stessa direttiva si precisa che le amministrazioni, tramite apposito atto di ricognizione interna, individuano le attività che non sono compatibili con le innovative modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo sempre presente l’obiettivo di garantire, a regime, ad almeno il 10% del proprio personale, ove lo richieda, la possibilità di avvalersi di tali modalità.
Sempre nella circolare si invitano le amministrazioni in indirizzo a comunicare le misure adottate al Dipartimento della Funzione Pubblica via PEC al seguente indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it entro il termine di 6 mesi.