Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 9-bis del DL n. 47/2014, a partire dall’anno d’imposta 2015 i pensionati italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire hanno diritto a una riduzione dei tributi TARI e TASI relativi all’unica unità immobiliare posseduta in Italia (riduzione a 1/3 dell’importo dovuto).
Affinché ciò sia possibile, tuttavia, è necessario che si verifichino tutte le seguenti condizioni:
- Il pensionato deve avere la cittadinanza italiana.
- Il pensionato deve essere residente all’estero e iscritto all’Aire.
- L’immobile non deve essere concesso in locazione o in comodato d’uso.
- Il pensionato deve ricevere la pensione dal Paese estero di residenza e non dallo Stato italiano.
Se le suddette condizioni sono soddisfatte, TARI e TASI dovute dal pensionato sull’unica unità immobiliare detenuta in Italia (a titolo di proprietà o di usufrutto) devono essere ridotte di 2/3 sul totale di quanto complessivamente dovuto.
Nel caso della TARI è consigliabile, tuttavia, accertarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune competente circa il rispetto effettivo di tale agevolazione: infatti, a differenza della TASI il cui calcolo spetta al soggetto passivo, la TARI viene recapitata direttamente al contribuente con allegato il bollettino di versamento precompilato. Ciò significa che, qualora il Comune non sia in possesso delle informazioni necessarie a garantire l’applicazione dell’agevolazione spettante, l’importo indicato nel bollettino potrebbe risultare errato. Si consiglia, dunque, una rapida verifica presso l’Ufficio competente prima di procedere al pagamento richiesto.