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18 Gennaio 2021

Legge di bilancio 2021, novità in merito a IMU, TARI e requisiti operatori riscossione – Prima parte

La legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune novità in merito all’Imposta Municipale Unica, alla Tassa Rifiuti e ad alcune sue derivazioni applicative e ha provveduto a meglio definire quali siano i requisiti obbligatori che dovranno caratterizzare gli operatori della riscossione. Vediamo di seguito, riprendendo i commi di interesse, quali siano gli interventi sviluppatesi.

Legge bilancio 2021: riduzione IMU e TARI per i pensionati residenti all’estero

IMU e TARI, la Legge di Bilancio 2021 prevede la riduzione del 50% dell’imposta municipale unica mentre la tassa sui rifiuti è caratterizzata da una riduzione pari a un terzo. Chi sono i destinatari di queste agevolazioni? Sono i pensionati esteri, soggetti la cui pensione è maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Le riduzioni riconosciute sono quindi due:

  • del 50% dell’IMU;
  • di un terzo della TARI.

Per quanto riguarda l’imposta municipale unica, è interessata quella dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
Per tali immobili viene ridotta di un terzo anche la tassa sui rifiuti, TARI.

“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi.
49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Legge bilancio 2021: nuova esenzione IMU turismo e spettacolo

Si assiste all’esenzione della prima rata Imu 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, il tutto in continuità rispetto a quanto già previsto e applicato nell’esercizio 2020.
Nel richiamo delle categorie identificate all’interno dei commi sopra riportati assistiamo alla conferma, per gli anni 2021 e 2022, dell’esenzione già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, a favore delle unità destinate a cinema e teatri.
Particolare attenzione è da prestare al fatto che, a meno che non si tratti di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali o di immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni l’esonero viene applicato a condizione che il gestore coincida con il soggetto passivo del tributo. Questa precisazione è rilevante dal momento in cui consente di applicare l’agevolazione anche il soggetto che esercita l’attività non corrisponda con il proprietario, ad esempio si pensi ad attività caratterizzate da contratti di leasing.
Come anticipato l’esenzione, per gli esercizi 2021 e 2022, interessa anche gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d’imposta. Questa agevolazione è in realtà soggetta all’autorizzazione della Commissione Ue.

“599. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione dell’incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell’anno 2019.”

Di Denise Di Fiore e Marco Sigaudo

 

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