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10 Marzo 2025

Il Piano Economico Finanziario TARI

Il Piano Economico Finanziario TARI, abbreviato per semplicità in P.E.F. TARI (o ancora più comunemente PEF) è uno strumento di calcolo elaborato per calcolare il valore dell’imputazione tariffaria da imporre all’utenza.

Normativa del PEF TARI

ARERA: Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente

L’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (in breve ARERA) si occupa di monitoraggio, controllo e gestione dei settori relativi alla distribuzione energetica (elettricità e gas), servizi idrici, telecalore e, infine, anche servizio rifiuti.

Istituita nel 1995 con la legge n.481, in relazione alla liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas, svolge un’attività di regolazione delle tariffe con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori, promuovendo concorrenza nel mercato libero e assicurando la efficienza e qualità nei servizi.

L’Autorità, incaricata inizialmente della sola supervisione dei servizi energetici luce e gas, attraverso l’azione di due successivi decreti, il n. 201/11 (riconvertito nella legge n. 214/11) e il n. 102/14, aggiunge all’elenco delle supervisioni rispettivamente il servizio idrico e la gestione del teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Solo in ultimo, con la legge n. 205/17, ARERA assume anche funzioni regolatorie in materia di ciclo dei rifiuti, eseguendo funzioni regolatorie e sanzionatorie nella medesima misura indicata dalla legge n. 481 che la istituiva.

Nello specifico l’Autorità regola i settori di competenza attraverso l’emanazione di deliberazioni con le quali:

  • stabilisce, per i settori energetici, le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture e ne garantisce la parità d’accesso per gli operatori;
  • predispone e aggiorna il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi sia per il servizio idrico integrato sia per il servizio integrato dei rifiuti e approva le tariffe predisposte dai soggetti preposti;
  • definisce i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alla rete di telecalore e le modalità per l’esercizio del diritto di “scollegamento”;
  • promuove gli investimenti infrastrutturali con particolare riferimento all’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza;
  • assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
  • promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all’armonizzazione della regolazione per l’integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale;
  • detta disposizioni in materia separazione contabile per il settore dell’energia elettrica e del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore, nonché in merito agli obblighi di separazione funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas;
  • definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
  • promuove l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile;
  • aggiorna trimestralmente, le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero nei settori energetici;
  • accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai consumatori;
  • svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il Gestore servizi energetici (GSE), su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.
  • può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (dlgs 93/11).

Come si può facilmente notare dalle competenze sopra esposte, ARERA si occupa principalmente di definire e regolare la qualità dei servizi di propria competenza, ai quali applica procedure votate al miglioramento degli standard in corrispondenza di obblighi economici e di tutela dell’utenza.

Tali principi si applicano quindi anche al ciclo dei rifiuti, nel quale l’Autorità, a partire dal 2019 entra a gamba tesa al fine di modificare un sistema che, fissato ormai da anni, non permetteva di riconoscere la realtà operativa e di gestione.

A partire quindi dal 2019, un nutrito elenco di deliberazioni inizierà a riformare le metodologie e gli adempimenti relativi al servizio rifiuti, al fine di uniformare le gestioni sul tutto territorio italiano, in completo accordo con i principi in materia energetica ed ecologica derivanti dalle direttive europee.

A seguito quindi di un processo attivato nel 2018, ARERA emana il 31 ottobre 2019 la delibera 443 con la quale vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (abbreviato MTR) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Tali novità andranno ad influenzare prevalentemente la metodologia di elaborazione del Piano economico, ridefinendo i soggetti protagonisti e indicando un nuovo metodo di valorizzazione del piano che meglio assicuri il corretto calcolo da imputare in tariffazione all’utenza.

Il nuovo metodo trova applicazione per le annualità 2019-2020, con alcune modifiche ed integrazioni che avranno applicazione successivamente nel modello 2021 che segue il medesimo procedimento.

La delibera 443/2019/R/rif

La delibera 443/2019/R/rif dell’ARERA, pubblicata il 31 ottobre 2019, introduce il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per il periodo 2018-2021. Questo provvedimento stabilisce i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento nel settore dei rifiuti urbani e assimilati, con l’obiettivo di garantire trasparenza e copertura dei costi efficienti nella determinazione delle tariffe.

Il MTR definisce il perimetro regolatorio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, includendo attività come raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, spazzamento e lavaggio strade, oltre alla gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti. Inoltre, introduce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, legato a miglioramenti della qualità del servizio o a modifiche del perimetro gestionale. Le tariffe sono calcolate sulla base dei costi effettivi, anziché su previsioni, e viene previsto un meccanismo di condivisione dei proventi derivanti dalla vendita di energia e materiali a favore dei gestori.

Questo approccio mira a promuovere l’efficienza, la trasparenza e l’equità nel settore della gestione dei rifiuti, assicurando che le tariffe riflettano i costi reali e incentivando al contempo il miglioramento continuo dei servizi offerti.

La delibera 363/2021/R/rif

La delibera 363/2021/R/rif dell’ARERA, adottata il 3 agosto 2021, introduce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. Questo provvedimento stabilisce i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento nel settore della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, aggiornando e proseguendo il lavoro iniziato con la precedente delibera 443/2019/R/rif.

Il MTR-2 amplia il perimetro gestionale, includendo attività come spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, nonché trattamento e smaltimento degli stessi. Inoltre, introduce criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, con l’obiettivo di promuovere l’efficienza, la trasparenza e l’equità nel settore.

È importante notare che, successivamente all’adozione del MTR-2, sono intervenute alcune modifiche normative. In particolare, il TAR Lombardia, con sentenza 1459/2023, ha annullato parzialmente la delibera 363/2021/R/rif nella parte relativa all’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ritenendo che l’Autorità avesse ecceduto le proprie competenze.

Nonostante tali modifiche, il MTR-2 rappresenta un passo significativo verso una regolazione più strutturata e trasparente del servizio di gestione dei rifiuti in Italia, assicurando che le tariffe riflettano i costi reali e incentivando il miglioramento continuo dei servizi offerti.

La delibera 389/2023/R/rif

La delibera 389/2023/R/rif dell’ARERA, adottata il 3 agosto 2023, stabilisce le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”. Questo aggiornamento si inserisce nel quadro del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) definito dalla precedente delibera 363/2021/R/rif.

Tra le principali novità introdotte dalla delibera 389/2023/R/rif vi sono:

  • Ricalcolo del Piano Economico Finanziario (PEF): i gestori sono tenuti ad aggiornare il PEF per il biennio 2024-2025, considerando variazioni nelle componenti di costo, adeguamenti contabili e revisione dei limiti di crescita annuale.
  • Determinazione dei costi riconosciuti: vengono ridefiniti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, al fine di garantire una copertura adeguata dei costi sostenuti dai gestori.
  • Nuove tariffe di accesso agli impianti: la delibera introduce aggiornamenti nelle tariffe per l’accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

Inoltre, la delibera 487/2023/R/rif, pubblicata il 24 ottobre 2023, valorizza i parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione delle disposizioni della delibera 389/2023/R/rif.

Questo aggiornamento biennale mira a promuovere l’efficienza, la trasparenza e l’equità nel settore della gestione dei rifiuti urbani, assicurando che le tariffe riflettano i costi reali e incentivando il miglioramento continuo dei servizi offerti.

Metodo di elaborazione del Piano Economico Finanziario

I soggetti che elaborano il PEF

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) propone quindi una modalità differente di elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF), identificando in maniera separata i soggetti che operano nel ciclo rifiuti, come accennato nel paragrafo precedente, rispetto al metodo ante ARERA.

In primo luogo, l’Autorità definisce quelli che vengono identificati come soggetti “gestori” del ciclo integrato rifiuti, utilizzando come presupposto le attività svolte e con che modalità. Tali “gestori” saranno chiamati all’elaborazione dello schema per la valorizzazione del PEF come vedremo in seguito.

Vengono identificati quindi come gestori del servizio coloro che svolgono i seguenti servizi:

  • spazzamento e lavaggio strade;
  • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza;
  • recupero dei rifiuti urbani;
  • smaltimento dei rifiuti urbani.

Più delicata risulta l’identificazione del soggetto gestore a fronte delle modalità di esecuzione dei servizi stessi. La normativa rimane, almeno per il primo periodo di applicazione, un po’ oscura a riguardo, generando incomprensioni su chi sia effettivamente identificato come gestore ai fini dell’MTR e, quindi, richiamato all’elaborazione della propria parte del modello.

Una gestione affidata tramite strumenti quale l’appalto o l’affidamento diretto, infatti potrebbero essere rilevate come tipologie di servizio svolte in economia dall’Ente, essendo direttamente controllate dallo stesso nelle loro modalità.

L’Ente Territorialmente Competente

L’Autorità indica come organo sovrano ai fini della procedura di elaborazione del PEF l’Ente Territorialmente Competente (abbreviato E.T.C.). Esso stesso attiva, ed in seguito regola, le attività propedeutiche all’elaborazione del piano, richiedendo il materiale ai soggetti gestori e aggregando i modelli grezzi al fine di definire il PEF finale.

Proprio perché identificato come organo sovrano, l’E.T.C. può attivare procedure sanzionatorie nei confronti dei gestori, segnalando all’Autorità eventuali casistiche di inadempienza ai termini di elaborazione del metodo (caso dell’inerzia visto nel paragrafo precedente).

Chi è che viene identificato dall’MTR come Ente Territorialmente Competente?

In questo caso, ed in molti altri, le profonde differenze territoriali del nostro Paese non hanno sicuramente permesso una facile interpretazione della norma. Generalmente trovano riscontro con i principi ARERA le Autorità Territoriali Ottime (ATO), in quanto già incaricate di supervisionare i servizi di pubblica utilità insistenti sul territorio di loro competenza. Il medesimo ragionamento si applica alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.) operanti in Sicilia, similmente all’impostazione del Bacino di Regolazione. Altri esempi di possibili E.T.C. sono le Unioni di Comuni, in quanto tendenzialmente il servizio viene affidato ad un singolo gestore per tutti gli Enti ed i Consorzi di Gestione operanti nel Nord Italia.

L’Ente Territoriale ha un ruolo effettivo nella lavorazione oltre alla pura sovrintendenza della procedura.

Il passaggio finale, infatti, deve eseguirlo proprio l’E.T.C., aggregando i modelli grezzi in uno schema complessivo finale, interagendo con determinati indici e parametri di cui parleremo in seguito nella trattazione.

Occorre specificare che, nel caso in cui non sia presente sul territorio una realtà che possa sovrintendere agli adempimenti dell’E.T.C., questi ricadono direttamente sul Comune.

L’Ente Pubblico, quindi, può identificarsi esso stesso come E.T.C., tuttavia a livello di procedura occorre che chi si occupa delle attività di validazione debba essere un soggetto terzo rispetto a chi viene coinvolto direttamente nelle attività di elaborazione del PEF.

Elaborazione dello schema di calcolo

La compilazione del modello segue quanto indicato dalla delibera 363 in relazione alla gestione del periodo regolatorio quadriennale 2022/2025. L’Autorità ha previsto l’elaborazione di un unico schema aggregato, la cui competenza di compilazione ricade sull’E.T.C.

Schede Parametri

Il nuovo modello si apre con una scheda di riepilogo, riproposta per tutte e quattro le annualità di programmazione, nella quale si dà una valorizzazione ai principali indici che agiscono sul PEF. Si parte proprio dall’identificazione del livello di qualità.

Schede Bilancio

Alle schede Parametri seguono le schede Bilancio, nelle quali si riportano costi e ricavi dell’annualità a-2, nello specifico in riferimento al 2020 e 2021.

Alcuni passaggi rilevanti sono: l’inserimento dei dati relativi ai fondi rischi, trattamento di fine rapporto, costi post mortem che, separati dai lavori in corso, sono stati spostati in queste schede e la mancanza delle celle relative all’inserimento dell’IVA, che verrà gestita in maniera aggregata più avanti.

Schede Cespiti

Le schede cespiti prevedono l’inserimento di tutti i beni utilizzati nel ciclo di gestione TARi richiedendo di indicare il possesso degli stessi, inserendo dati di valorizzazione a libro cespiti, anni di vita utile (regolamentati dalle stesse tabelle ARERA) ed eventuali dismissioni.

Schede Lavori in corso d’opera

Queste schede vengono scorporate e rese solo riepilogative dei lavori in corso in quanto le restanti informazioni sono state spostate nelle schede di bilancio.

Scheda costi previsionali, detrazioni e conguagli

In questa scheda vengono trattate tutte le componenti di costo che raffinano il piano economico sulla base delle scelte operative e gestionali. Troviamo quindi il riepilogo dei costi previsionali relativi agli scostamenti generati dal D.lgs. 116/2020 (CO116), il riepilogo dei costi per l’adeguamento agli standard minimi della qualità imposti dalla scelta dell’E.T.C. (CQ) e il riepilogo di eventuali costi necessari per attività di miglioramento del perimetro gestionale o della qualità del servizio COI). Questi sono tutti suddivisi per gestore a seconda della natura e della competenza del costo e ovviamente sono a loro volta suddivisi in quota fissa e variabile.

Scheda detrazioni 4.6

Questa scheda fornisce all’E.T.C. uno strumento con il quale l’E.T.C. può non riconoscere all’interno del PEF alcune componenti di costo in capo ai vari gestori.

Ne deriva che, qualora l’E.T.C., valutati gli obiettivi della gestione e accertato il non verificarsi di  eventuali situazioni critiche, quali ad esempio uno spropositato aumento del costo di determinati servizi non riconducibile a cause di forza maggiore e non controllabile, può in qualsiasi momento non riconoscere interamente o parzialmente i valori inseriti, applicando direttamente sulle componenti degli elementi di detrazione, al fine di assicurare i rispetto del limite alla crescita, evitando il superamento della soglia. 

Scheda rimodulazione e recupero

In questa scheda viene fornito all’E.T.C. un modo più pratico e rapido per poter gestire eventuali situazioni riconducibili al superamento del limite tariffario qualora questo si verifichi.

La tabella si sviluppa sulle quattro annualità di programmazione e verifica anno per anno se il limite è verificato o meno.

Qualora si verifichi sfondamento allora l’E.T.C. dovrà selezionare dal menu a tendina se si intende procedere o meno con l’istanza di superamento.

A seconda della scelta operata le due parti sottostanti permettono di gestire il delta di sfondamento, consentendo di accettarlo e quindi rateizzarlo nelle annualità successive oppure non riconoscerlo dandone comunque evidenza (passaggio direttamente derivato, se vogliamo trovare una certa assonanza, con quanto descritto precedentemente per le detrazioni di cui al 4.6 della delibera 363).

Scheda PEF

Il file Excel a questo punto presenta tre schede caratterizzate dal colore verde acqua in cui non è possibile interagire direttamente in quanto fungono solo ed esclusivamente da riepilogo per i costi di capitale e per la tariffa (ante e post applicazione delle detrazioni viste nelle schede precedenti).

L’ultima scheda che si presenta ai nostri occhi risulta essere il modello di programmazione finale e completo. Pertanto, troveremo riepilogato in questo formato il valore della tariffa calcolata sul 2022-2023-2024-2025.

L’aggiornamento biennale e la revisione

Aggiornamento biennale

Il Piano Economico Finanziario quadriennale permette una programmazione che parte dal 2022 e si esaurisce nel 2025. Tenendo come fisso il principio secondo cui la base di calcolo del piano siano i costi relativi all’annualità a-2, sorge spontaneo un dubbio se si guarda all’arco temporale della programmazione del PEF. Nella modellazione delle prime due annualità non abbiamo problemi, in quanto per il 2022 si utilizza come base il 2020 e, conseguentemente, per il 2023 si parte dal 2021.

Il modello del Piano Economico Finanziario richiede la compilazione delle schede di bilancio solo ed esclusivamente in riferimento alle annualità 2020 e 2021, quindi ne consegue che, quanto risulta come pianificazione sulle ultime due annualità, non sia altro che una pura ipotesi basata sull’indicizzazione e inflazione dei dati 20/21. Per questo motivo l’Autorità fissa tra il 2023 e il 2024 quello che viene chiamato “aggiornamento biennale”, ossia un metodo di revisione con il quale l’E.T.C. deve necessariamente riaprire i modelli di programmazione del PEF per poter sostituire o integrare le nuove basi di calcolo (2022 e 2023), ottenendo una modellazione per le ultime due annualità non più ipotetica, ma certa e definita. L’aggiornamento biennale del PEF è essenziale per adeguare le tariffe alle variazioni dei costi e delle condizioni economiche. Il biennio rappresenta un periodo di tempo adeguato a raccogliere e analizzare i dati necessari per apportare le opportune modifiche al piano. Un aggiornamento regolare consente anche di rispondere ai cambiamenti normativi e alle esigenze degli utenti, garantendo una gestione sostenibile e trasparente dei servizi di gestione rifiuti, problematica che abbiamo potuto ben notare negli ultimi due anni con la crisi energetica.

L’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario si basa sui dati raccolti dai gestori dei servizi di gestione rifiuti. Attraverso l’analisi dei costi operativi, dei ricavi e delle previsioni di flussi di rifiuti, è possibile identificare i punti critici e apportare le necessarie modifiche al piano. Inoltre, l’utilizzo di indicatori di performance permette di valutare l’efficacia delle tariffe e di apportare eventuali miglioramenti. L’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario richiede un coinvolgimento attivo degli stakeholder, tra cui i gestori dei servizi di gestione rifiuti, le amministrazioni locali e le associazioni dei consumatori. Attraverso un dialogo aperto e collaborativo, è possibile raccogliere informazioni preziose sulle esigenze degli utenti e ottenere il consenso su eventuali modifiche alle tariffe. L’ARERA svolge un ruolo fondamentale nel facilitare questo processo di consultazione e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi coinvolti.

Analizziamo i passaggi introdotti.

Oneri e ricavi attività di prepulizia, preselezione e pretrattamento imballaggi plastici

In ottemperanza alla sentenza 7196/23 del Consiglio di Stato, l’Autorità stabilisce di agire direttamente sia sulle componenti di entrata che di uscita del PEF, permettendo di recuperare, in fase di aggiornamento biennale, nelle pertinenti componenti di conguaglio del 2024 e del 2025 gli oneri (in eccesso eventualmente riconosciuti) e ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati) afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023. A questo si accompagna quindi una verifica del fattore di sharing derivante dai corrispettivi riconosciuti sui sistemi collettivi di compliance.

Adeguamenti contabili e monetari per l’aggiornamento dei costi riconosciuti

I dati di bilancio vengono rettificati nell’aggiornamento biennale del modello mantenendo la definizione classica del PEF: l’utilizzo delle annualità “a-2” e “a”.

Nello specifico l’Autorità indica che i valori sono determinati:

  • per l’anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
  • per l’anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile.

Vengono anche aggiornati i tassi di inflazione per meglio rappresentare la situazione attuale.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per poter assicurare la continuità e la sostenibilità del servizio, in relazione agli aumenti dei fattori di produzione, l’Autorità, in fase di aggiornamento biennale, interviene sul parametro 𝜌 del limite alla crescita e introduce un ulteriore coefficiente di supporto, il CRI.

ARERA, inoltre, specifica meglio la gestione dell’eventuale sfondamento del limite tariffario, prevedendo oltre all’assorbimento della rata di ripartizione del delta entro le seguenti annualità di pianificazione anche una possibile ripartizione che ricada in annualità anche oltre al 2025.

Ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti

L’Autorità ragiona anche sull’aumento dei fattori di produzione relativi ai costi previsionali previsti dalle attività di miglioramento della qualità e all’aggiornamento della componente di conguaglio del PEF.

Coordinamento con le misure introdotte sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

L’Autorità fornisce un metodo meglio definito per la valorizzazione del macro-indicatore R1 “Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore” di cui all’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/rif.

Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Viene ad essere stabilito infine un coefficiente rappresentativo dell’effettiva copertura del servizio, valorizzato dal coefficiente H, il quale stabilisce gli obiettivi di miglioramento e mantenimento dei sistemi di raccolta differenziata.            

Revisione infra-periodo

Sebbene la delibera 363/2021 richiami la possibilità di una revisione “infra-periodo” del PEF, presentabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio se ritenuto necessario dall’E.T.C. al verificarsi di cause straordinarie che possono pregiudicare gli obiettivi del piano stesso, non viene data una spiegazione tecnica di come questa revisione può essere messa in atto.

Si potrebbe quindi pensare ad una valorizzazione nelle componenti di scostamento generate dal confronto della tariffazione imputata nell’anno stesso con il costo a consuntivo del servizio rilevato per la medesima annualità, in quanto la natura stessa di queste componenti rispecchia per certi versi la casistica in oggetto d’esame. Tuttavia, in questo modo si tratterebbero i costi in maniera aggregata, non dando quindi una corretta rappresentazione della natura della maggiorazione stessa e quindi fornendo una revisione solo sul valore complessivo del PEF.

Un incremento diretto sulle schede di bilancio risulterebbe ancor più scorretto e dannoso in quanto le maggiorazioni di costo hanno vita nel 2022 e quindi sarebbe insensato andare in revisione toccando i dati di bilancio, che come ben sappiamo sono due anni retroattivi nella procedura di elaborazione del PEF.

Come possiamo dare rilevanza di un’eventuale revisione nel modello, evitando errori e confusione?

Iniziamo indicando che, nel caso in cui si rilevino aumenti di costo in competenza alle annualità 2022-2023, l’Autorità prevede una revisione infra-periodo solo ed esclusivamente nel caso in cui tali maggiorazioni facciano riferimento al mantenimento degli standard di servizio oppure in situazioni critiche di gestione delle attività (art. 4.7 delibera 363/2021/R/rif).

Elenchiamo quindi le casistiche di riferimento che possono portare alla revisione dei modelli:

  • Avvicendamento gestionale, ossia il cambio del gestore nelle annualità oggetto di applicazione della tariffa.
  • Squilibrio economico-finanziario, riconducibile allo spropositato aumento dei costi per i conferimenti (CTS e CTR), come ad esempio la chiusura di un centro per il conferimento con conseguente aumento del costo di trasporto per procedere con i conferimenti lontano dal territorio.
  • Passaggio da TARI tributo a tariffa corrispettiva.
  • Intensa variazione dei livelli di qualità.

Ne risulta che l’eventuale maggiorazione di costo definita dalla crisi energetica, non viene riconosciuta da ARERA come casistica per la revisione del modello PEF, intendendo che questa sia eventuale rischio d’impresa per il gestore. Questa condizione può essere sensata nel caso in cui l’affidamento del servizio al gestore si muova attraverso forme di concessione o partenariato, essendo questa tipologia contrattuale molto incentrata sull’allocazione del rischio operativo e di gestione in capo all’operatore economico. Tuttavia, nel caso in cui l’affidamento ricada in casistiche più restrittive, quali l’appalto o l’affidamento in house, allora non si può a tutti gli effetti parlare di rischio d’impresa.

Qualora si verifichi una delle possibilità sopra elencate, il modello viene riaperto e la maggiorazione di costo viene inserita in forma aggregata all’interno della componente COI di competenza del 2023. Si ipotizza una modifica agli indici PG e QL solo nel caso in cui si verifichino i casi dei punti c) e d), ed eventualmente a) se la variazione di gestore prevede miglioramenti qualitativi.

In tutti gli altri casi, la gestione della maggiorazione sarà oggetto della valorizzazione del PEF nelle successive annualità.

Conclusioni e futuro normativo

Dopo il periodo regolatorio 2022-2025 del modello MTR-2 di ARERA, è probabile che vengano introdotti nuovi aggiornamenti normativi e metodologici per la gestione delle tariffe nel settore dei rifiuti urbani. Ecco alcune possibili evoluzioni.

Un nuovo Metodo Tariffario (MTR-3)

Come già avvenuto con il passaggio da MTR (2018-2021) a MTR-2 (2022-2025), ARERA potrebbe definire un MTR-3 per il periodo 2026-2029. Questo aggiornamento potrebbe:

  • Rafforzare i criteri di efficienza e sostenibilità economica.
  • Integrare nuovi parametri ambientali e di economia circolare.
  • Adeguare il calcolo dei costi in base agli sviluppi del settore.

Maggiore integrazione con l’economia circolare

Il nuovo metodo tariffario potrebbe incentivare ulteriormente il riuso, il riciclo e il recupero di materia ed energia, premiando i gestori più virtuosi. Potrebbero essere introdotti meccanismi di premialità per le amministrazioni che raggiungono elevati standard di raccolta differenziata.

Maggior digitalizzazione e innovazione

L’adozione di strumenti digitali per la tracciabilità dei rifiuti e il monitoraggio dei costi operativi potrebbe diventare un requisito obbligatorio. L’intelligenza artificiale e l’IoT potrebbero essere integrati per migliorare la gestione e ottimizzare i flussi di raccolta.

Revisione delle tariffe per impianti di trattamento

ARERA potrebbe ridefinire il sistema di tariffe per l’accesso agli impianti di trattamento, in base ai costi reali di smaltimento e recupero. Potrebbero essere introdotti nuovi criteri per stabilire tariffe più eque e omogenee a livello nazionale.

Possibili interventi normativi e sentenze giuridiche

Le decisioni del TAR Lombardia (come la sentenza che ha parzialmente annullato MTR-2) e futuri interventi legislativi potrebbero influenzare il nuovo metodo tariffario, ridisegnando alcuni aspetti della regolazione.

Maggiore coinvolgimento degli utenti e trasparenza

Potrebbero essere introdotti strumenti di partecipazione pubblica, che consentano ai cittadini di avere maggiore visibilità su come vengono calcolate le tariffe e sui costi effettivi del servizio.

In sintesi, dopo il 2025 è probabile che ARERA introduca un MTR-3 con maggiori incentivi alla sostenibilità, digitalizzazione e trasparenza, mantenendo l’obiettivo di garantire tariffe eque e un servizio efficiente nel settore della gestione rifiuti.

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