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19 Giugno 2024

Il Bilancio Consolidato ed il controllo di gestione negli enti locali

Il Bilancio Consolidato e il controllo di gestione rappresentano due pilastri fondamentali per garantire la trasparenza, l’efficienza e la sostenibilità delle attività pubbliche.

Il Bilancio Consolidato offre una panoramica completa delle risorse e degli impegni finanziari dell’ente, aggregando i dati provenienti da tutte le sue società partecipate, mentre il controllo di gestione si occupa di monitorare l’andamento delle attività e dei risultati, al fine di individuare eventuali criticità e adottare tempestivamente le opportune strategie correttive.

I risultati delle società partecipate possono impattare sia positivamente, che negativamente, la gestione dell’ente locale.

La correlazione tra partecipate ed ente locale si può evincere dall’analisi del “Prospetto del Risultato di Amministrazione” dell’ente locale, in cui si denota la presenza tra le voci di accantonamento del “Fondo Perdita Società Partecipate”.

Il “Fondo Perdita Società Partecipate” è un fondo vincolato strettamente collegato al risultato d’esercizio delle società partecipate nel caso in cui quest’ultimo sia un importo negativo.

La normativa vigente prevede che gli enti locali, che adottano la contabilità finanziaria, accantonino un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Questo accantonamento avviene l’anno successivo alla rilevazione di tale importo negativo.

Per le società che redigono il Bilancio Consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.

Il Bilancio Consolidato negli enti locali

Il Bilancio Consolidato rappresenta un fondamentale strumento finanziario per gli enti locali, consentendo una visione completa e integrata della situazione economica e patrimoniale.

Ai sensi dell’articolo 117 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), gli enti locali sono tenuti a redigere annualmente un Bilancio Consolidato che aggrega i dati finanziari di tutte le entità incluse nel perimetro di consolidamento, come ad esempio società partecipate ed enti strumentali.

Secondo la normativa vigente, tutti gli enti locali sono tenuti alla redazione del Bilancio Consolidato, fatta eccezione per i comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali tale adempimento non è obbligatorio.

Il termine di redazione del Bilancio Consolidato è stabilito al 30 settembre, così come previsto dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (Decreto legislativo n. 267/2000) all’articolo 151 comma 8, il quale recita:

“entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno n.118”

Ne consegue che l’ente locale deve approvare il Bilancio Consolidato entro il termine previsto del 30 settembre dell’anno che segue quello oggetto di bilancio.

Sanzioni per mancata adozione del Bilancio Consolidato negli enti locali

La mancata approvazione del Bilancio Consolidato entro il termine del 30 settembre di ogni anno comporta serie conseguenze normative, come sancito dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del d.l. 113/2016.

A tal proposito, gli enti inadempienti non possono procedere ad assumere personale in nessuna forma contrattuale, inclusi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, né possono stipulare contratti di servizio con soggetti privati che potrebbero eludere questa disposizione.

Queste misure restrittive perdurano fino a quando l’ente non adempie agli obblighi di approvazione del Bilancio Consolidato.

Inoltre, la normativa prevede che i dati relativi al Bilancio Consolidato devono essere inviati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio stesso in Consiglio Comunale, come stabilito dall’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nel caso di ritardo nell’invio dei dati alla BDAP, si applica la stessa sanzione prevista per la mancata approvazione del bilancio, come previsto dallo stesso comma 1-quinquies dell’art. 9 del d.l. 113/2016.

In sintesi, la mancata approvazione del Bilancio Consolidato comporta non solo restrizioni nell’assunzione di personale e nella stipula di contratti di servizio, ma anche sanzioni aggiuntive in caso di ritardo nell’invio dei dati alla BDAP, rendendo cruciale rispettare tempestivamente gli obblighi di redazione e approvazione del Bilancio Consolidato.

Il controllo di gestione dell’ente locale come strumento di monitoraggio per le partecipate

Nell’ambito del controllo di gestione degli enti locali, le società partecipate rappresentano una componente significativa e richiedono specifici strumenti di monitoraggio e controllo.

Queste società, spesso costituite per gestire servizi pubblici o attività commerciali, possono avere un impatto rilevante sul bilancio e sull’efficienza complessiva dell’ente locale.

Di conseguenza, è essenziale adottare strumenti appositi per garantire una gestione efficace e trasparente di tali entità.

Uno strumento chiave per il controllo di gestione delle società partecipate è la definizione di obiettivi chiari e misurabili, in linea con la strategia complessiva dell’ente locale.

Questi obiettivi dovrebbero essere stabiliti attraverso un processo partecipativo che coinvolga sia l’ente locale che la società partecipata, al fine di garantire un’adeguata condivisione delle priorità e degli indirizzi strategici.

Oltre alla definizione degli obiettivi, è importante istituire un sistema di reporting e monitoraggio che consenta di valutare periodicamente l’andamento delle performance della società partecipata rispetto agli obiettivi stabiliti.

Questo sistema dovrebbe includere indicatori chiave di performance (KPI) che riflettano i risultati finanziari, operativi e qualitativi dell’attività svolta dalla società.

Inoltre, è consigliabile stabilire incontri periodici tra i rappresentanti dell’ente locale e della società partecipata per discutere i risultati ottenuti e individuare eventuali azioni correttive necessarie.

Un altro strumento utile è la definizione di contratti di servizio o di performance tra l’ente locale e la società partecipata.

Questi contratti dovrebbero specificare in modo chiaro gli obiettivi da raggiungere, le modalità di monitoraggio e valutazione delle performance, nonché eventuali meccanismi di incentivazione o sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Infine, è importante garantire un adeguato coinvolgimento e controllo da parte degli organi di governo dell’ente locale, come il consiglio comunale o provinciale, nell’attività di monitoraggio e controllo delle società partecipate.

Questi organi dovrebbero essere informati regolarmente sull’andamento delle performance delle società e avere la possibilità di esprimere pareri e raccomandazioni in merito alla gestione delle stesse.

In conclusione, per garantire un efficace controllo di gestione delle società partecipate, gli enti locali devono adottare una serie di strumenti e procedure mirate, che includano la definizione di obiettivi chiari, sistemi di reporting e monitoraggio, contratti di servizio e il coinvolgimento degli organi di governo.

Solo attraverso un’attenta gestione e controllo delle società partecipate sarà possibile massimizzare il valore aggiunto per l’ente locale e per la comunità che esso serve.

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