È possibile compensare la spesa per il personale sostenuta tra vari Comuni, a patto che si verifichino le seguenti condizioni:
- Esistenza di un gruppo di servizi gestiti in modo associato
- Presenza di un vincolo obbligatorio sulla base del dettato normativo.
Tale conclusione è rintracciabile nel parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 173/2015, la quale recita: “l’art. 14, comma 31-quiquies, del decreto legge n. 78/2010 non può essere applicato nel caso in cui il servizio associato sia solamente uno e il personale interessato faccia capo esclusivamente ad un unico comune, il quale dovrà computarne per intero la spesa ai fini del rispetto dei vincoli imposti delle norme di coordinamento della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di spesa per il personale che incide sul bilancio di un unico comune, presso cui i dipendenti interessati sono transitati a suo tempo per mobilità”.
Alla base del parere in oggetto, vi sono le posizioni espresse da:
- Letture consolidate circa le modalità di calcolo della spesa del personale nelle forme di gestione associata: nelle spese del personale l’amministrazione comunale deve includere anche una quota delle spese del personale sostenute dall’unione di cui il Comune fa parte.
- Legge di Stabilità 2015: l’amministrazione comunale registra dei risparmi dovuti alla gestione di proprie attività da parte di personale di altri comuni e/o dall’unione cui l’ente aderisce, e ha facoltà di utilizzare tali risparmi come compensazione per le spese sostenute per il proprio personale che esercita funzioni per conto di altre amministrazioni comunali.
Fonte: Quotidiano Enti Locali