naviga tra gli articoli
acconto
compensazione
F24
imu
tari
TASI
Condividi l'articolo
5 Maggio 2014

Tributi – Acconto TASI

In previsione del versamento dell’acconto TASI, da versare entro il 16 giugno prossimo, ci si rifà al Decreto “salva Roma”.

Una prima fondamentale distinzione da effettuare è quella tra i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale e coloro che posseggono immobili diversi .

Contemporaneamente bisognerà verificare se il Comune in cui sono ubicati gli immobili abbia o meno stabilito con delibera, entro il 31 maggio prossimo, le aliquote e le detrazioni di riferimento. In questo caso l’acconto da versare corrisponderebbe al 50% dell’ammontare complessivamente dovuto, in via presuntiva.

Nel caso in cui questo termine non venisse rispettato il proprietario dell’abitazione principale non sarebbe tenuto a versare l’acconto.

A fronte del mancato pagamento nel mese di giugno si procederà con una liquidazione a saldo entro il 16 dicembre 2014, liquidazione conteggiata in funzione delle aliquote e delle detrazioni effettive (deliberate).

Viceversa, se entro la scadenza del 31 maggio il regolamento comunale avrà previsto quali aliquote e detrazioni applicare, anche i proprietari delle abitazioni principali saranno tenuti a rispettare la scadenza di metà giugno.

Quanto sopra si applica per il solo esercizio 2014; con l’entrata a regime della TASI i possessori di abitazione principale saranno comunque soggetti al versamento dell’acconto.

Una criticità che si rileva è direttamente collegata all’obbligo di versare, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, in ogni caso l’acconto entro il 16 giugno; da questa azione potrebbero infatti sorgere posizioni di credito in capo ai contribuenti.

L’art. 1, comma 677 della legge di Stabilità del 2014 prevede che “Il comune, …, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille …”.

Nel 2014 questo massimale può essere superato dal momento in cui i comuni possono incrementare l’aliquota della TASI dello 0,8 per mille. Quindi il massimale può sfondare il tetto richiamato.

Se il Comune stabilità con delibera successiva al 31 maggio l’aliquota IMU sulle “seconde case” nella misura del 10,6 per mille e non applicherà la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille, i contribuenti che avranno versato l’acconto dell’1 per mille, in riferimento all’aliquota base, si troveranno in una posizione di credito per ciò che riguarda la TASI.

Una soluzione per fronteggiare questo problema essere quello di consentire la compensazione tra credito TASI ed IMU, al momento nulla è comunque definito a questo proposito.

Articoli correlati

Scorri i documenti