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16 Settembre 2015

Tributi – UNICO PF 2015 e visto di conformità

Dal 2015 è possibile presentare una dichiarazione unificata (redditi e IVA) grazie al Modello Unico PF 2015, comprendente entrambe le dichiarazioni. In tal caso, inoltre, è possibile compilare la sezione ‘Visto di conformità’ sia in riferimento alla sola Dichiarazione IVA, sia in riferimento alla sola Dichiarazione dei redditi, sia in riferimento a entrambe le dichiarazioni.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2014, art. 1, comma 574, per poter utilizzare in compensazione nel Modello F24 crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte o imposte sostitutive per importi superiori a 15.000 euro annui, è necessario applicare il visto di conformità su ciascuna delle singole dichiarazioni da cui emergono tali crediti. Quindi, nel presentare la dichiarazione in forma unificata con il Modello Unico 2015, bisogna compilare la nuova casella ‘Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/Iva’ indicando uno dei seguenti codici:

  • Codice 1, nel caso in cui il visto faccia riferimento alla sola dichiarazione dei redditi;
  • Codice 2, nel caso in cui il visto faccia riferimento alla sola dichiarazione IVA;
  • Codice 3, nel caso in cui il visto faccia riferimento a entrambe le dichiarazioni.

I contribuenti che segnalano eccedenze a credito IVA e presentano la dichiarazione a settembre devono verificare di non aver superato nel corso dell’anno l’importo limite stabilito per l’utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale (ossia 5.000 euro).

Infine, bisogna segnalare la differenza relativa all’apposizione del visto di conformità per due differenti casi: l’utilizzo del credito d’imposta per importi superiori a 15.000 euro da una parte, e l’utilizzo del credito IVA dall’altra. Nel primo caso, infatti, l’obbligo di apposizione del visto scatta al superamento della soglia limite di 15.000 euro, pertanto il suddetto visto dovrà essere applicato nella dichiarazione presentata successivamente all’utilizzo stesso. Nel secondo caso, invece, il credito IVA va certificato in anticipo e, dunque, il visto di conformità ad esso riferito va apposto prima dell’effettivo utilizzo del credito stesso.

 

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