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25 Marzo 2015

Compensazione del credito IVA

Quest’anno il termine per l’invio della comunicazione dati IVA era fissato al 2 marzo, in quanto il termine ordinario di scadenza (28 febbraio) cadeva di sabato. Ciò, però, ha portato conseguenze diverse per chi entro tali date abbia scelto di presentare non la comunicazione dati, bensì direttamente la dichiarazione annuale IVA. In questo caso, infatti, il credito eventualmente emerso dalla dichiarazione sarà utilizzabile in compensazione in date variabili:

  • a partire dal 16 marzo per chi abbia presentato la dichiarazione entro il 28 febbraio;
  • a partire dal 16 aprile per chi abbia, invece, inviato la dichiarazione il 2 marzo.

Tale discorso è valido per crediti IVA superiori a 5.000 euro, ma varia in caso di crediti che superino la successiva soglia dei 15.000 euro: per l’utilizzo di un simile credito, infatti, è necessario che alla dichiarazione annuale presentata sia stato apposto il visto di conformità. In caso di visto non apposto e dichiarazione presentata entro il 28 febbraio, la compensazione al 16 marzo dovrà essere limitata a un valore inferiore ai 15.000 euro. Tuttavia, sarà possibile rimediare all’errore presentando nel mese di marzo una dichiarazione IVA sostitutiva con apposto il visto di conformità; ciò permetterà di utilizzare fin dal 16 aprile la compensazione per crediti superiori ai 15.000 euro. Chi utilizzasse in compensazione crediti oltre la soglia dei 15.000 euro, senza aver fatto apporre alla dichiarazione il visto di conformità, si vedrà contestata una sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato. I termini per la presentazione di una dichiarazione correttiva provvista di visto di conformità sono i seguenti:

  • senza sanzioni, entro il termine di scadenza ordinario fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
  • con sanzione amministrativa per tardiva presentazione entro i 90 giorni successivi al termine di scadenza ordinario.

Infine, si ricorda che chiunque abbia debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti, per un valore superiore a 1.500 euro, non può utilizzare crediti tributari in compensazione.

Fonte: Eutekne

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