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19 Novembre 2015

Finanziario – Baratto amministrativo e obblighi fiscali

Il meccanismo cosiddetto “baratto amministrativo”, introdotto dall’art. 24 del DL n. 133/2014, consiste in un meccanismo di pagamento dei debiti di alcuni soggetti nei confronti dei Comuni: “I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.”

In pratica, è possibile saldare i propri debiti nei confronti di un Comune prestando la propria opera secondo le modalità e i termini previsti dalla norma sopra citata. Come specificato dall’Ifel in due recenti note (16 ottobre e 22 ottobre), i debiti interessati da questo “baratto” possono essere sia di carattere patrimoniale, sia di carattere tributario.

Tale pratica ha differenti conseguenze sul piano giuridico e sul piano fiscale:

  • Dal punto di vista giuridico, si ha una compensazione tra il debito pendente sul soggetto e il credito vantato da quest’ultimo nei confronti dell’Ente in seguito allo svolgimento della prestazione.
  • Dal punto di vista fiscale, è necessario che la prestazione del soggetto sia inquadrata nelle categorie reddituali previste dal Tuir, in modo da definire i corrispondenti obblighi fiscali (collaborazioni coordinate e continuative, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi di lavoro autonomo occasionale, redditi d’impresa o di lavoro autonomo abituale).

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