Giorni febbrili negli Enti intenti a sfruttare appieno le possibilità concesse dalla circolare 25.
La stessa consente l’applicazione anche per investimenti indiretti, come specificato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella risposta fornita a un Comune, effettuati da una partecipata a condizione che gli stessi siano finalizzati a sostenere spese di investimento. Nello specifico è stato chiarito come “l’avanzo di amministrazione deve essere utilizzato solo per finanziare investimenti (sia diretti che indiretti, quindi anche trasferimenti finalizzati a far realizzare investimenti ad altri enti pubblici o privati)”.
Affinché l’avanzo trasferito possa essere considerato valido è necessario che si verifichi il nesso causale tra il trasferimento delle somme e l’affidamento del servizio disposto dal Comune e che si rispetti quanto previsto dall’art. 14 comma 5 del Dlgs 175/2018 TUSP, secondo cui, in caso di società in perdita da oltre tre anni e priva di un forte piano di riequilibrio, non sia possibile effettuare trasferimenti. Nello specifico è scritto: “Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”.