Partiamo dal principio per cui il fornitore non può essere pagato fino a quando non viene trasmessa la fattura elettronica.
Se l’amministrazione destinataria del documento non risulta censita in Ipa, il sistema di interscambio restituisce un’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, il fornitore può, a questo punto, procedere con l’invio di copia della fattura anche tramite il tradizionale canale mail o postale.
Lo stesso comportamento si può adottare nel caso in cui la mancata consegna sia riconducibile a un problema tecnico.
Fiscalmente il verificarsi dello scarto corrisponde alla mancata emissione del documento in base a quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972. La fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa, infatti, solo all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.