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28 Gennaio 2016

Fiscale – Comunicazione dati IVA 2015

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni aggiornamenti relativamente alle istruzioni per la compilazione della Comunicazione dati IVA per il 2015 (ultimo periodo di imposta per il quale è previsto tale adempimento, cancellato dalla Finanziaria 2015).

Tale Comunicazione deve essere presentata entro febbraio 2016.

In caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (ex art. 11 del DLgs. n. 471/1997, modificato dal DLgs. n. 185/2015). Inoltre, in caso di eventuali errori di compilazione, è possibile procedere alla correzione solo in sede di dichiarazione annuale.

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione dati IVA: tutti i soggetti titolari di P.IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Sono, invece, esonerati da tale obbligo:

  • contribuenti che abbiano effettuato solo operazioni esenti di cui all’art. 10 o che si siano avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis;
  • contribuenti in regime dei minimi (regime fiscale dei vantaggio per l’imprenditoria giovanile);
  • lavoratori in mobilità;
  • contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014);
  • produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
  • esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
  • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti IVA;
  • soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato nell’anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • soggetti che abbiano optato per l’applicazione delle disposizioni ex Legge n. 398/1991;
  • soggetti extra UE esercenti attività di e-commerce;
  • contribuenti che abbiano realizzato nel 2015 un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale (per la determinazione del volume d’affari occorre considerare il volume d’affari di tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separate);
  • soggetti di cui all’art. 74 Tuir ed enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali ed assistenziali;
  • soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare e preventivo, amministrazione controllata e straordinaria);
  • contribuenti che presentino la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio in forma autonoma.

Si precisa che coloro che esercitano più attività e che adottano la contabilità separata sono tenuti alla presentazione di un unico modello di Comunicazione dati IVA riepilogativo di tutte le attività.

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