L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni aggiornamenti relativamente alle istruzioni per la compilazione della Comunicazione dati IVA per il 2015 (ultimo periodo di imposta per il quale è previsto tale adempimento, cancellato dalla Finanziaria 2015).
Tale Comunicazione deve essere presentata entro febbraio 2016.
In caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (ex art. 11 del DLgs. n. 471/1997, modificato dal DLgs. n. 185/2015). Inoltre, in caso di eventuali errori di compilazione, è possibile procedere alla correzione solo in sede di dichiarazione annuale.
I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione dati IVA: tutti i soggetti titolari di P.IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Sono, invece, esonerati da tale obbligo:
- contribuenti che abbiano effettuato solo operazioni esenti di cui all’art. 10 o che si siano avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis;
- contribuenti in regime dei minimi (regime fiscale dei vantaggio per l’imprenditoria giovanile);
- lavoratori in mobilità;
- contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014);
- produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
- esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti IVA;
- soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato nell’anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- soggetti che abbiano optato per l’applicazione delle disposizioni ex Legge n. 398/1991;
- soggetti extra UE esercenti attività di e-commerce;
- contribuenti che abbiano realizzato nel 2015 un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale (per la determinazione del volume d’affari occorre considerare il volume d’affari di tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separate);
- soggetti di cui all’art. 74 Tuir ed enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali ed assistenziali;
- soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare e preventivo, amministrazione controllata e straordinaria);
- contribuenti che presentino la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio in forma autonoma.
Si precisa che coloro che esercitano più attività e che adottano la contabilità separata sono tenuti alla presentazione di un unico modello di Comunicazione dati IVA riepilogativo di tutte le attività.