Il nuovo Codice dei contratti pubblici – novità e regime transitorio
Il 31 marzo 2023 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice dei contratti pubblici, identificato come dlgs 36/2023. Questo sostituisce il dlgs 50/2016, che ha regolato fino ad ora i principi alla base dei rapporti contrattuali dell’Ente.
Il primo articolo definisce la base con la quale il nuovo Codice dei contratti pubblici intende responsabilizzare le procedure e coloro che con queste si interfacceranno da ora in avanti:
“Il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.”
L’obiettivo del nuovo Codice dei contratti pubblici è quello di supervisionare la corretta esecuzione di tutte le fasi della procedura, verificando il miglior rapporto qualità/prezzo e la rapidità di realizzazione dei progetti e rispettando alcuni principi fondamentali direttamente riconducibili ai dettami delle norme europee, quali:
- efficienza;
- economicità;
- efficacia;
- tracciabilità;
- trasparenza;
- verificabilità;
- concorrenza.
Vediamo quindi le principali novità che il nuovo Codice dei contratti pubblici propone quali sono le tempistiche per la sua applicazione.
Il periodo transitorio
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha validità a partire dal 1° aprile; tuttavia, essendo impensabile una sua applicazione istantanea (vista la saturazione di procedure di gara imposte dal PNRR) si parla di periodo “transitorio” al fine di accompagnare le procedure.
Il periodo transitorio ipotizzato per l’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici avrà validità fino al 31/12/2023, permettendo il coesistere della nuova norma con alcuni articoli del vecchio dlgs 50/2016.
Nello specifico rimarranno attivi i principi in relazione a:
- avvisi di pre-informazione;
- modalità di pubblicazione dei bandi e pubblicazione a livello nazionale;
- pubblicità e avviso periodico;
- bandi e avvisi per appalti aggiudicati.
A partire dal 1° gennaio 2024 invece avranno validità secondo il nuovo dlgs 36/2023:
- avvisi di pre-informazione;
- modalità di pubblicazione bandi, con pubblicazione nazionale ed europea;
- pubblicità.
A questi seguirà l’effettiva applicazione complessiva del codice.
Il periodo transitorio per procedure PNRR e PNC
Il periodo transitorio deve essere valutato anche in relazione alle procedure finanziate dalle risorse europee, essendo le scadenze per queste direttamente accavallate al periodo iniziale di applicazione ed efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici.
L’art. 225, comma 8, del nuovo dlgs 36/2023, indica che per queste casistiche, le disposizioni del decreto legge 77/2021 (convertito dalla legge 108/2021 al decreto legge 13/2023) continuano ad avere validità anche dopo il 1° luglio 2023, al fine di semplificare le procedure e permettere il raggiungimento di target e milestone.
Novità sulle procedure di affidamento
Il nuovo Codice degli appalti pubblici propone delle modifiche al preesistente metodo al fine di semplificare le procedure.
Nello specifico vengono analizzate le due macroaree relative all’affidamento di lavori e servizi/forniture.
Nel caso di affidamento per lavori, le principali novità sono:
- affidamento diretto fino ad un massimo di 150.000 euro;
- procedura negoziata senza bando fino ad un importo di 1 milione di euro in cui si prevede la consultazione di 5 operatori economici;
- procedura negoziata senza bando fino a soglia in cui si prevede la consultazione di 10 operatori economici;
- procedura di gara ad evidenza pubblica senza motivazione per importi compresi tra 1 milione di euro e 5,382 milioni di euro.
Nel caso di affidamento di servizi e forniture:
- affidamento diretto fino ad un massimo di 140.000 euro;
- procedura negoziata senza bando fino a soglia in cui si prevede la consultazione di 5 operatori economici.
In riferimento al valore economico delle procedure, occorre inserire obbligatoriamente delle clausole per la revisione dei prezzi. Queste servono nel caso di variazioni del costo in caso di scostamenti superiori o inferiori al 5% dell’importo complessivo, operando sull’80% della variazione stessa in diretta relazione alla prestazione da realizzare.
Novità sulle tipologie contrattuali
Il nuovo codice degli appalti pubblici propone delle in relazione ad alcune tipologie contrattuali. Nello specifico analizziamo l’appalto integrato e il subappalto.
Con appalto integrato si fa riferimento alla possibilità di affidare allo stesso operatore economico la progettazione e l’esecuzione dell’opera oggetto dell’affidamento. Questa modalità risultava sospesa fino al 30 giugno 2023, a meno delle progettazioni relative ai progetti finanziati da fondi europei (PNRR e PNC). Il nuovo Codice dei contratti pubblici, invece, ripropone questa tipologia di affidamento, utilizzando come base un progetto di fattibilità tecnico-economica.
Rimangono escluse le progettazioni relative a procedure di manutenzione ordinaria.
Nel caso del subappalto, il nuovo Codice dei contratti pubblici permette, a discrezione della stazione appaltante, di ricorrere al così detto “subappalto a cascata”, ossia alla possibilità di affidamento a terzi di lavori di competenza del subappaltatore. Il dlgs 36/2023 quindi sovrascrive quanto precedentemente normato dall’art. 105 del dlgs 50/2016.
Novità relative al RUP
Il nuovo codice degli appalti pubblici ridefinisce e specifica meglio le figura del RUP e della stazione appaltante.
Il RUP cambia il nome, passando da Responsabile Unico del procedimento a Responsabile Unico di progetto, essendo incaricato direttamente della supervisione in toto della procedura, recuperando in sostanza quelle che solo le competenze ad esso affidate nel caso di progetti finanziati con fondi europei (PNRR e PNC).
Nello specifico al RUP vengono affidati:
- la programmazione dell’opera;
- la progettazione dell’opera;
- la supervisione delle procedure di affidamento;
- la supervisione dell’esecuzione dell’opera.
Occorre notare che anche la tipologia di progettazione subisce delle modifiche nel nuovo Codice dei contratti pubblici. Infatti, il dlgs 36/2023 abolisce lo step intermedio di progettazione stabilendo un iter a due passaggi:
- progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE);
- progetto esecutivo.
Infine, il codice indica che il RUP deve essere scelto preferibilmente all’interno della stazione appaltante, attraverso un atto di nomina.
Novità sulla digitalizzazione delle procedure
Infine, occorre rilevare come il nuovo codice degli appalti pubblici identifichi nella digitalizzazione delle procedure uno dei capisaldi dell’intera trattazione della normativa.
Partendo dall’accesso agli atti, passando per le procedure di affidamento, tutto l’iter di supervisione genera ed alimenta un sistema informatizzato integrato e composto da vari applicativi.
Questo sistema viene composta da:
- procedure automatizzate in relazione alle varie fasi di gestione del contratto;
- piattaforme di “approvvigionamento digitale”;
- fascicolo virtuale degli operatori economici (novità operativa di ANAC);
- banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Anche in questo caso un assaggio della digitalizzazione viene dato dalla gestione dei progetti PNRR e PNC che accompagnano la fase di transizione e in qualche modo incorporano già parte dei nuovi principi, anche in relazione alla digitalizzazione delle procedure. Ne è un esempio pratico la rendicontazione sul sistema ReGiS.