L’agenzia delle entrate conferma con circolare n. 6/2015 che i professionisti che prestano servizi nei confronti della PA hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica, anche qualora non siano soggetti allo split payment, in quanto tale fattura mostrerà anche la ritenuta d’acconto Irpef.
Ovviamente il requisito alla base di tale obbligo è il possesso della partita IVA: rientrano, quindi, nella categoria i lavoratori autonomi, mentre sono esclusi dall’obbligo i lavoratori occasionali, i quali continueranno ad emettere verso l’ente note di debito.
Per quanto riguarda le spese anticipate, esse devono essere addebitate nella fattura elettronica solo se rientrano nel compenso unitario; diversamente continueranno ad essere emesse come nota di debito cartacea.
Va, infine, chiarito il nodo problematico della pre-parcella. Come prassi, essa viene emessa al momento della prestazione e sulla base di quanto in essa riportato avviene il pagamento; solamente in seguito al pagamento, dunque, viene emessa la corrispondente fattura/parcella. Risulta, perciò, particolarmente delicata la compilazione della pre-nota: nel caso in cui, infatti, essa presenti tutte le caratteristiche della fattura (tra cui, ad esempio, l’indicazione dell’IVA), essa potrebbe essere considerata una fattura vera e propria. Ciò significa che il pagamento effettuato a seguito della ricezione di una siffatta pre-parcella potrebbe essere considerato a tutti gli effetti come un pagamento di fattura cartacea, rendendo così l’ente responsabile del connesso abuso.
Fonte: Quotidiano Enti Locali