A partire da quest’anno, la salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere effettuata entro il termine del 31 luglio e non prevede l’obbligo di verificare lo stato di attuazione dei programmi (FAQ di Arconet pubblicata sul sito).
Il nuovo art. 193 del Tuel, modificato dal DLgs n. 126/2014, prevede che:
- Entro il 31 luglio di ogni anno, almeno una volta, il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio tramite apposita delibera.
- In caso di accertamento negativo, il Consiglio deve predisporre le misure atte a ripristinare il pareggio.
- Il Consiglio, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, deve predisporre anche i provvedimenti necessari ai fini del ripiano di debiti fuori bilancio e dell’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Nonostante non vi sia più l’obbligo di verifica dello stato di attuazione dei programmi contestualmente alla salvaguardia degli equilibri, Arconet sottolinea che la scadenza del 31 luglio risulta comunque il termine più idoneo per la messa in atto di tale verifica. Sulla proposta di delibera connessa a tale verifica l’Ente deve acquisire il parere dei revisori e, in caso di mancata adozione del riequilibrio, rischia lo scioglimento del Consiglio.