Ulteriori chiarimenti apportati dalla Circolare 15/E in tema di Split payment riguardano il discorso relativo alle note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972: in questo caso la procedura si diversifica a seconda che la variazione sia positiva o negativa e a seconda che essa riguardi la sfera commerciale o istituzionale dell’ente.
Variazione in aumento – In caso di variazione in aumento è possibile applicare il meccanismo dello Split payment e nella nota stessa si dovrà segnalare il riferimento alla fattura oggetto di rettifica.
Variazione in diminuzione – In caso di nota di variazione in diminuzione, invece, è necessario effettuare una prima distinzione a seconda che la nota si riferisca a fatture emesse ancora in regime ordinario (ante 1° gennaio 2015) o già in regime di Split payment (post 1° gennaio 2015).
Fatture in regime di Split payment – Il fornitore deve annotare la nota di variazione nel registro di cui all’art. 23, del DPR n. 633/1972 e non ha diritto a detrarre l’imposta oggetto di variazione. L’ente pubblico deve operare distintamente a seconda che l’acquisto sia attinente alla sfera commerciale o a quella istituzionale:
- Sfera commerciale à la nota viene segnata sia nel registro delle fatture sia in quello degli acquisti, al fine di rettificare l’imposta detraibile
- Sfera istituzionale à la maggior imposta versata in precedenza viene portata a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del regime di Split payment.
Fatture in regime ordinario – Il fornitore ha diritto a detrarre l’imposta oggetto di variazione. L’ente pubblico deve operare distintamente a seconda che l’acquisto sia attinente alla sfera commerciale o a quella istituzionale:
- Sfera commerciale à la variazione viene registrata a norma dell’art. 23, del DPR n. 633/1972, fatta salva la possibilità di chiedere la restituzione dell’importo originariamente pagato al prestatore
- Sfera istituzionale à non è prevista alcune variazione, fatta salva la possibilità di chiedere la restituzione dell’importo originariamente pagato al prestatore.
Fonte: EC News