Termini e scadenze – I termini stabiliti per il primo versamento all’Erario dell’IVA trattenuta ai fornitori secondo il meccanismo dello Split payment sono i seguenti:
- il 16 aprile per gli enti pubblici soggetti passivi IVA mensili
- il 16 aprile per gli enti pubblici non soggetti passivi IVA
- il 18 maggio (il 16 cade di sabato) per gli enti pubblici soggetti passivi IVA trimestrali
In generale, le PA soggetto passivo IVA che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio delle loro attività commerciali, sono tenute al versamento della corrispondente imposta inserendola nella liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui se ne verifica l’esigibilità. Le PA non soggetto passivo IVA sono tenute al versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui essa diventa esigibile.
Le modalità di versamento dell’IVA si differenziano a seconda che l’ente pubblico agisca nella sua veste istituzionale o in qualità di soggetto passivo IVA.
Modalità di versamento – Sono previste tre differenti modalità di versamento dell’IVA da parte degli enti pubblici:
- PA titolari di conti presso la Banca d’Italia à versamento tramite modello “F24 Enti pubblici”, con codice tributo 620E
- PA detentrici di un conto corrente presso una banca convenzionata con l’AdE o presso le Poste italiane à versamento unificato di cui all’art. 17 del DLgs 241/1997, con codice tributo 6040
- PA diverse dalle precedenti à imputazione della somma al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato.
Fonte: Fiscal-Focus