In merito alla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti vediamo come possa sorgere il dubbio su quale sia l’aliquota iva da applicare.
Facendo riferimento al al n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, è possibile rilevare come l’aliquota IVA ridotta del 10% sia da applicare alle sole “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.
A questo punto parrebbe ragionevole ritenere che l’aliquota da prendere in considerazione sia quella piena, attualmente decretata al 22%, vediamo invece che per effetto del Codice dell’ambiente, art. 266, comma 1, del DLgs. n. 152/2006, tra le opere di urbanizzazione devono essere ricomprese anche “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”.
Tali opere, costruzioni e impianti sono state, infatti, ricondotte nell’ambito delle “attrezzature sanitarie” di cui all’art. 4, comma 2, lett. g), della L. n. 847/1964, richiamato dal citato n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, per cui le stesse beneficiano dell’aliquota IVA agevolata.
All’impianto applicheremo quindi l’aliquota del 10%.