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16 Febbraio 2016

Fiscale – Rimborso IVA

Con Ordinanza n. 1426 del 26/1/2016, la Cassazione ha decretato che, in caso di IVA restituita al proprio cliente, il contribuente può ottenerne il rimborso anche successivamente al termine di due anni stabilito dall’art. 21, DLgs. n. 546/1992.

Il caso riguarda una richiesta di rimborso IVA presentata da una società di capitali all’Agenzia delle Entrate e giudicata tardiva dall’Amministrazione (in quanto presentata oltre il termine biennale ex art. 21, DLgs. n. 546/1992).

La Cassazione, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria, ha emesso parere favorevole nei confronti della società sulla base delle seguenti considerazioni:

  • L’operazione interessata risultava essere esente dall’ambito di applicazione dell’IVA.
  • Il rimborso è stato richiesto in virtù di un provvedimento coattivo di rimborso a danno del contribuente (secondo quanto stabilito in precedenti pronunce in questo caso il contribuente ha diritto a richiedere l’IVA versata in eccedenza anche in tempi successivi al biennio stabilito per legge).
  • Il termine di due anni previsto dal suddetto art. 21 può essere disapplicato “per evitare che le conseguenze dei pagamenti indebiti dell’IVA imputabili allo Stato siano a carico esclusivamente del soggetto passivo di tale imposta” e per tale motivo non costituisce elemento ostativo per la concessione del rimborso.
  • La mancata redazione della nota di variazione (come prevista dall’art. 26, DPR n. 633/1972), essendo obbligo formale e non sostanziale, non costituisce elemento ostativo per la concessione del rimborso.

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