Il bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 è accompagnato dalle nuove regole sugli equilibri di competenza, derivate dall’articolo 162 del Tuel. Il bilancio di previsione deve inoltre dimostrare coerenza rispetto ai vincoli del pareggio di bilancio.
Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo. L’applicazione dell’avanzo o il recupero del disavanzo entrano dunque nel calcolo degli equilibri. Si ricorda che in occasione dell’approvazione del preventivo è consentito l’utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. È possibile applicare al preventivo le quote accantonate nell’ultimo rendiconto approvato, solo a seguito dell’approvazione del prospetto sul risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell’esercizio precedente. Per l’utilizzo della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 2015 è necessario attendere l’approvazione del rendiconto 2015.
Costituiscono voci rilevanti per l’equilibrio corrente i trasferimenti in conto capitale, il saldo negativo delle partite finanziarie e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati. Nelle partite finanziarie (Titolo V entrata e III uscita) sono iscritte le operazioni di acquisto/alienazione di partecipazioni, di concessione/riscossione crediti, i prelievi e versamenti da depositi. Poiché il saldo negativo di queste partite deve essere finanziato con risorse correnti, nel bilancio armonizzato questo concorre all’equilibrio indicato all’articolo 162, comma 6 del Tuel.
Il saldo positivo, invece, è destinato al rimborso anticipato del debito al finanziamento degli investimenti. Tra le entrate correnti rientrano anche i contribuiti destinati al rimborso dei prestiti. I prospetti dimostrativi degli equilibri allegati al bilancio includono anche il fondo pluriennale vincolato distinguendo la parte corrente da quella in conto capitale. Solo per il 2016 e 2017 le spese correnti relative alla manutenzione ordinaria di verde, strade e patrimonio e alla progettazione delle opere pubbliche possono essere finanziate fino al 100% dai proventi delle concessioni edilizie iscritte nel Titolo IV delle entrate (comma 737 della legge 208/2015).
Il bilancio deve anche garantire, per il 2016, un fondo di cassa finale non negativo, ottenuto sommando il fondo cassa iniziale, gli incassi totali (residui e competenza) e sottraendo i pagamenti totali (residui e competenza).
Infine, il bilancio di previsione 2016-18, per rispettare i vincoli di finanza pubblica, deve dimostrare un saldo di competenza non negativo (quindi anche uguale a zero) fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio) e le spese finali (primi 3 titoli del bilancio). Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente da debito.
Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Le ulteriori esclusioni, tassativamente indicate dalla legge di stabilità, sono limitate.