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25 Luglio 2016

Personale – Salario accessorio: non finanziabile con le multe

Il sindaco di un Comune ha interrogato la Corte dei Conti dell’Abruzzo (parere n. 151/2016) in merito alla corretta applicazione dell’art. 208, comma 5-bis del DLgs n. 285/1992 (Codice della strada). In particolare, il sindaco espone in modo dettagliato l’intendimento del Comune di rafforzare il servizio di sorveglianza territoriale nelle ore notturne, e pone i seguenti quesiti:

1) se sia possibile destinare le risorse disciplinate dalla normativa citata al trattamento accessorio del personale, finalizzato, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera k), del c.c.n.l. del 1 aprile 1999 (Regioni e autonomie   locali), all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale con specifico riferimento alla fattispecie descritta;

2) se l’attribuzione di tali risorse al trattamento accessorio possa consentire un incremento del tetto di cui all’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Innanzitutto, l’art. 208 del Codice della strada disciplina in modo puntuale la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e non consentirebbe di utilizzare le risorse menzionate per finanziare il trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in considerazione del fatto che risulterebbe illogico destinare tali risorse (di per sé di carattere straordinario) a spese ripetitive e continuative.

Tuttavia, è pur vero che il finanziamento del trattamento accessorio con le risorse derivanti dal Codice della strada può avvenire ai sensi dell’art. 15, comma 5, del c.c.n.l. sopra menzionato.

In ogni caso, indipendentemente dalla fattispecie di finanziamento applicata, la perentorietà del tetto fissato dalla Legge di stabilità 2016, nonché la sua applicabilità di portata generale, non consentono di escludere alcuna quota di trattamento accessorio dal rispetto di tale limite.

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