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9 Marzo 2017

Finanziario – Adeguamento dei residui tra preventivo e rendiconto

Nel corso della riunione tenutasi il 22 febbraio 2017, la commissione Arconet si è occupata della procedura di adeguamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione sulla base dei risultati del rendiconto, e in particolare del caso in cui tali residui siano di importo inferiore rispetto ai dati di preconsuntivo.

Il TUEL e il DLgs. N. 118/2011 non includono tra le “variazioni di bilancio” le variazioni dei residui a seguito dell’approvazione del rendiconto. Tuttavia, la normativa sopra indicata non prende in considerazione il caso in cui «nelle more dell’approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l’importo dei residui presunti, se ‘sottostimati’ rispetto a dati di preconsuntivo, al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti).» Tale fattispecie, visto il “vuoto legislativo” in proposito, può essere oggetto di specifiche indicazioni all’interno dei Regolamenti di contabilità dei singoli enti.

Qualora nulla sia previsto nel Regolamento dell’ente, ecco il parere della commissione Arconet in merito alla procedura da attuare: l’importo dei residui presunti, non costituendo variazione di bilancio, è esente dall’approvazione ad opera del Consiglio e può invece essere ratificata dalla Giunta (in caso di conseguenti variazioni di cassa) o direttamente dal Responsabile del servizio finanziario (in assenza di variazioni di cassa).

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