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3 Maggio 2017

Finanziario – Casette dell’acqua e inoltro dati all’Agenzia delle Entrate

Il settore dei distributori automatici è stato recentemente oggetto di particolari attenzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’argomento sembrerebbe essere di poco interesse per gli Enti Locali, se non fosse che può interessare anche le casette dell’acqua.

Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 61936 del 30 marzo 2017 è andato specificamente a definire informazioni, regole tecniche, strumenti, termini di conservazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dai distributori automatici.

I requisiti necessari affinché si possa identificare l’erogatore di beni come apparecchio automatizzato che eroga, previo pagamento di un corrispettivo, prodotti e servizi su richiesta dell’utente sono:

  • uno o più “sistemi di pagamento
  • un sistema elettronico (cd. “sistema master”)
  • un “erogatore” di beni e/o servizi.

Come specificato nel Provvedimento, tali distributori si distinguono da quelli disciplinati dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016 poiché non dispongono di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere automaticamente gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate per i quali l’attivazione è scattata il 1° aprile 2017 come disposto dall’art. 2, del Dlgs. n. 127/2015.

I distributori privi di “porta di comunicazione” dovranno adeguarsi tecnologicamente entro e non oltre il 31 dicembre 2022; nel frattempo si deve procedere nel seguente modo:

  • Entro il 1° settembre 2017, si deve effettuare il censimento di tutte i distributori automatici detenuti dai soggetti passivi IVA gestori delle vending machine, comunicando all’Amministrazione finanziaria la matricola identificativa del “sistema master”, la posizione geografica della macchina (latitudine e longitudine) e il tipo di distribuzione (food, non food). L’avvenuta registrazione del distributore termina con la formazione di un QR code da applicare sulla macchina, contenente l’indirizzo di una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore;
  • L’obbligo di invio dei corrispettivi scatta invece dal 1° gennaio 2018 e sarà effettuato secondo due diverse modalità:
  1. la prima modalità prevede che il file .xmlcontenente i dati dei corrispettivi venga creato in prossimità del distributore da parte del gestore mediante dispositivo mobile (smartphone o tablet) nel quale dovrà essere istallato adeguato software e il “certificato fabbricante” indispensabile per apporre il sigillo elettronico a garanzia dell’integrità del file .xml trasmesso;
  2. la seconda prevede la possibilità di adempiere all’obbligo tramite un “registratore telematico”. Quest’ultima modalità riguarda esclusivamente i corrispettivi generati da distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività commerciale dove è ubicato il “registratore telematico”.

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