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11 Marzo 2015

Reverse charge IVA

Relativamente all’introduzione del reverse charge IVA nelle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, è stato specificato che solo le prestazioni d’opera o d’appalto possono beneficiare dell’inversione contabile (soddisfatti ovviamente tutti gli altri requisiti previsti dalla legge) in quanto rientranti nella categoria di prestazioni di servizi. Restano, invece, escluse dal reverse charge le cessioni con posa in opera: in tali situazioni, infatti, oggetto del contratto è la cessione del bene, e non la prestazione di servizio costituita dalla posa in opera, in quanto essa si caratterizza come elemento accessorio alla suddetta cessione del bene. Stesso criterio deve essere applicato per quanto riguarda l’introduzione del reverse charge nelle prestazioni di subappalto nel settore edile.

Alla realtà dei fatti, tuttavia, non è sempre immediata e riconoscibile la distinzione tra operazioni d’appalto o di prestazione d’opera e operazioni di cessione dei beni con posa in opera. A tal proposito si possono esaminare alcune pronunce della Cassazione:

  • sentenza 28.10.1958, n. 3517: “oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi così sia nel compimento di un’opera che di un servizio che l’appaltatore assume verso il committente, dietro corrispettivo (….) mentre oggetto del contratto di vendita può consistere sia in un “dare” che in una obbligazione di “dare” e di “fare”;
  • sentenza 17.4.1970, n. 1114: “deve desumersi dalle clausole contrattuali se la volontà delle parti ha voluto dare maggior rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso”.

Sempre in relazione a questa problematica si può fare riferimento a quanto enunciato nella Risoluzione n. 360009 del 5/7/1976:

  • “sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura, ed eventualmente anche la posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, ecc., qualora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e materiali sopra menzionati”;
  • “tuttavia, nel caso particolare che le clausole contrattuali obbligassero l’assuntore degli indicati lavori a realizzare un “quid novi” rispetto alla normale serie produttiva, deve ritenersi prevalente l’obbligazione di “facere”, in quanto si configurano gli elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l’intuitus personae e l’assunzione del rischio economico da parte dell’appaltatore”.

Fonte: Euroconference news

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