Il DM dedicato alle modalità di ripiano dell’extradeficit conseguente al riaccertamento straordinario dei residui ha incluso nel ripiano trentennale anche il disavanzo tecnico: dunque, l’eventuale maggiore disavanzo (tecnico o di amministrazione) emergente in sede di riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato in un periodo di tempo massimo di 30 anni.
Avanzo e disavanzo tecnico sono due nuove grandezze introdotte dall’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata: si tratta di eccedenze o carenze di risorse temporanee che emergeranno per la prima volta proprio in sede di riaccertamento straordinario dei residui.
A seconda che i residui attivi reimputati superino i residui attivi reimputati, o viceversa, si registreranno rispettivamente un avanzo o un disavanzo tecnico:
- L’eccedenza di risorse che compone l’avanzo tecnico verrà accantonata nel fondo pluriennale vincolato, in modo da creare una copertura per i maggiori impegni spostati sugli esercizi successivi
- Il deficit di risorse rappresentato dal disavanzo tecnico sarà sanato con la maturazione dei maggiori crediti spostati sugli esercizi successivi.
Il DM ha chiarito che l’eventuale disavanzo tecnico rinvenuto in seguito al riaccertamento dei residui contribuisce ad incrementare l’importo dell’extradeficit da assoggettarsi al ripiano trentennale.
Fonte: Quotidiano Enti Locali