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bilancio
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27 Aprile 2020

Il riaccertamento parziale

Come fare per:

  • Effettuare la registrazione di impegni finanziati da entrate vincolate già accertate nell’esercizio precedente per le quali si debba effettuare la reimputazione all’esercizio in corso?
  • Attuare la reimputazione di obbligazioni da incassare o da pagare prima che si sia esaurito il riaccertamento ordinario?

Attraverso il riaccertamento parziale.

Il riaccertamento parziale è una procedura che emerge dalla lettura del principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. 182/11, con esattezza rileviamo come il punto 9.1 riporti:

Al fine di consentire una corretta  reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione,  effettuare un riaccertamento parziale di tali residui.  La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un’attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.  La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”

La competenza dell’atto varia a seconda che si operi con bilancio approvato, competenza del responsabile del servizio finanziario, o in esercizio provvisorio, situazione in cui subentra la Giunta. In entrambe i casi sarà necessario ottenere il parere da parte dell’organo di revisione.

Quando verrà elaborato il riaccertamento ordinario vedremo il richiamo dell’atto di riaccertamento parziale all’interno dell’atto di Giunta.

Concludiamo rilevando come la fine del paragrafo del principio contabile faccia richiamo all’invio della pratica al Tesoriere, si tratta probabilmente di un mancato adeguamento alla normativa di semplificazione per cui probabilmente assisteremo alla cancellazione di questo periodo che, comunque, al momento resta valido.

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