Con la Faq n. 41 del 15 luglio 2020, la Commissione Arconet ha chiarito la situazione dopo il rinvio della verifica degli equilibri di bilancio al 30 settembre (decisa dal decreto 34/2020).
Ci sono volute le istruzioni Arconet perché di norma l’assestamento di bilancio viene elaborato contestualmente alla verifica degli equilibri, in modo da consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire il pareggio finanziario. Entrambi andrebbero approvati entro il 31 luglio (articolo 175, comma 8, del Tuel).
Con il rinvio a settembre delle verifiche previste dall’articolo 193 comma 2 del Tuel, con la delibera di assestamento l’Ente si può limitare all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020.
Una volta verificati gli equilibri, gli enti dovranno apportare tutte le modifiche al bilancio di previsione 2020-2022 per consolidare gli equilibri di bilancio.
L’assestamento – non obbligatorio – è da effettuare solo se è necessario adottare variazioni di bilancio. Sulla variazione è da acquisire il parere dell’organo di revisione, come di consueto.
Questo adempimento riguarda solo gli enti che hanno approvato il Bilancio di previsione 2020/22, non interessa dunque le amministrazioni in esercizio provvisorio che hanno tempo fino al 30 settembre per approvare gli strumenti di programmazione 2020/22.
Fonte: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini, Arconet, entro il 31 luglio assestamento di bilancio 2020 limitato, Il Sole 24 Ore, NT+Enti Locali & Edilizia, 16 luglio 2020.