Fondo Anticipazione Liquidità: novità
Molte le novità che hanno interessato la conversione del DL 73/2021.
Prendendo spunto da un interessante articolo scritto da Elena Brunetto e Patrizia Ruffini, in questa sede analizziamo i passaggi che interessano il fondo anticipazione liquidità e il trattamento dell’eventuale disavanzo che potrebbe caratterizzare diversi enti in seguito alla recente sentenza 80/2021 della Corte Cassazione.
Parliamo del disavanzo derivante dalle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato nel 2013-2015 per pagare le vecchie fatture ai fornitori.
In merito al fondo anticipazione liquidità vediamo come è stato revisionato il principio di contabilizzazione, questo è stato reso possibile andando ad operare in modifica sul principio contabile All. 4/2 al paragrafo 3.20 bis.
Secondo la nuova previsione viene previsto quanto segue:
“1-ter. A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, nello specifico nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta in entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stessa.
1-quater. A seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.”
Quindi assistiamo a:
- Iscrizione nel risultato di amministrazione dell’anno 2020 del fondo anticipazione liquidità residuo. Fondo di anticipazione di liquidità residuo calcolato sottraendo al FAL iscritto al 31 dicembre 2019 la quota rimborsata nel corso dell’esercizio 2020.
- Imputazione nel titolo 4 della spesa del bilancio di previsione dell’anno 2021 e, per totale correttezza tecnica, imputazione di detta somma anche per i 9 esercizi successivi. Nel corso dell’esercizio 2021 la quota capitale del fondo anticipazione liquidità “rimborsata” dovrà essere finanziata da entrate correnti.
- Risultato di amministrazione rendiconto anno 2021 uguale, per la quota parte del fondo anticipazione liquidità, al dato 2020 meno la quota imputata nel bilancio anno 2021.
- Anno 2022 iscrizione in entrata della quota sottratta al fondo anticipazione liquidità nel prospetto del rendiconto anno 2021.
Fondo Anticipazione Liquidità: 10 anni di tempo
Nel momento in cui il nuovo trattamento contabile del fondo anticipazione liquidità, così come ridisegnato, genera un maggiore disavanzo la Commissione Bilancio della Camera ha previsto, all’interno degli emendamenti proposti, il ripiano in dieci anni dello stesso. In particolare:
“1-bis. Al fine di garantire il coordina mento della finanza pubblica, l’esercizio delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall’esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 2020.”
Sintetizzando possiamo far emergere un primo particolare, seppur vero che questa ipotesi di riassorbimento del deficit da fondo anticipazione liquidità è migliorativo rispetto a quanto previsto dalla Corte di Cassazione, che ricordiamo richiese i tre anni di tempo, da un altro è sicuramente peggiorativo rispetto a quanto previsto fino a poco tempo fa; il fondo anticipazione liquidità era caratterizzato da un “rientro” di trent’anni, il triplo quindi rispetto a quanto attualmente riportato negli emendamenti.
Il contributo per il rientro del Fondo Anticipazione Liquidità
Al fine di alleggerire la posizione degli enti coinvolti è previsto un contributo a copertura, per i soli enti in maggiore difficoltà, che permette di coprire i primi tre anni di rientro; quali sono i comuni in maggiore difficoltà?
Gli enti con maggiore difficoltà sono quelli che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità per un importo superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate a rendiconto 2019 (dati Bdap); questi enti beneficeranno di un contributo a copertura delle quote annuali di disavanzo; copertura che dovrebbe garantire l’assolvimento totale degli obblighi di rientro dei primi tre anni del piano.
Da quanto emerge parrebbe che gli enti potranno iscrivere l’intero importo del contributo ricevuto nell’anno 2021 per destinarlo alla copertura delle quote annuali del disavanzo riferite alle annualità 2021, 2022 e 2023.
Fondo anticipazione liquidità: supposizioni e attese
Tutto quanto scritto è al momento una ipotesi, attendiamo infatti la conversione definitiva in legge delle ipotesi presentate.
Il fondo anticipazione liquidità sarà un argomento che terrà in scacco i comuni ancora per un po’ di tempo, interferendo con l’approvazione dei rendiconti; la data entro la quale sapremo come comportarci è quella del 24 luglio, scadenza che non ci permetterà di agire con la tranquillità dovuta dal momento in cui, a oggi, il 31 luglio rappresenta il termine fissato per la chiusura dei rendiconti dell’esercizio 2020 e i bilanci di previsione del triennio 2021/2023.
di Marco Sigaudo