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30 Marzo 2022

Fondo Funzioni Fondamentali, novità e chiarimenti

Avanzo da Fondo Funzioni Fondamentali 2020, utilizzo

Una buona notizia, è stato ufficialmente liberalizzato l’utilizzo dell’avanzo da Fondo Funzioni Fondamentali 2020.
In merito al 2020 si fa riferimento a quanto confluito all’interno dell’avanzo nel risultato di amministrazione di competenza.
Il Decreto Sostegni TER, con l’art. 13, ha definito che le risorse del Fondo Funzioni Fondamentali 2020, oggetto della certificazione effettuata nel corso dell’esercizio 2021, sono vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19 anche nell’anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate.
Assistiamo quindi alla conferma del fatto che gli importi confluiti in avanzo vincolato da legge e in avanzo vincolato da trasferimento, riconducibili alla certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2020, possono essere nuovamente impegnate.

Fondo Funzioni Fondamentali, come impegnarlo

Il Fondo Funzioni Fondamentali deve necessariamente sottostare a delle regole, riportate in modo più o meno esplicito, in merito al suo impegno.
Tra le principali forme di utilizzo possiamo citare:

  • la copertura di minori entrate tributarie e tariffarie;
  • la copertura di maggiori spese per l’emergenza (ovviamente connesse all’emergenza);
  • l’erogazione di contributi alle imprese maggiormente colpite dalla pandemia in termini di pregiudizio economico (prestando particolare attenzione a non incappare in una situazione di aiuti indiretti ed avendo la certezza di supportare attività la cui crisi sia riconducibile al periodo di emergenza sanitaria e non fosse già preesistente);
  • i contributi alle società partecipate, per compensare minori ricavi e maggiori costi dovuti alla pandemia (attenzione al divieto di soccorso finanziario);
  • i contributi alle famiglie in stato di disagio economico a seguito della pandemia.

Gli organi di controllo, interni ed esterni all’Ente, prestano molta attenzione al metodo adottato in merito alla distribuzione dei contributi e alle linee di indagine seguite al fine di collegarne il ricevimento a difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

Economie di spesa e loro trattamento

Riprendendo la FAQ 44, sempre in ambito Fondo Funzioni Fondamentali, della Ragioneria Generale dello Stato, vediamo come sia stato deciso che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020 fra le maggiori spese COVID-19, coperte da ristori specifici di spesa o dalle risorse del Fondo Funzioni Fondamentali, devono essere dichiarate fra le minori spese nella certificazione, in corrispondenza della voce interessata. In tal modo, si realizza la compensazione delle partite in sede di conguaglio finale. Le economie rilevate potranno essere utilizzate per le medesime finalità nell’esercizio 2022.
La FAQ 45 riprende invece le economie di spesa rilevate nel 2021. Detti risparmi, manifestatesi a valere sulle risorse impegnate nel 2020 del Fondo Funzioni Fondamentali, ed emerse in sede di riaccertamento residui 2021, se non sono state certificate nel 2020, in quanto non note prima, come minori spese devono essere certificate nella certificazione COVID-19 per il 2021, inserendo, in corrispondenza della voce interessata.
L’eventuale maggiore quota di avanzo vincolato può essere utilizzata nel 2022.

Fondo Funzioni Fondamentali e rincaro utenze

La Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che non è possibile considerare “maggiori spese COVID” le maggiori spese da sostenere per i rincari delle utenze in quanto non strettamente correlate alla richiamata emergenza e, conseguentemente, non si ritiene ammissibile il loro finanziamento a valere sulle risorse del richiamato Fondo Funzioni Fondamentali.
Si ritiene invece ammissibile la richiesta di sostenere le maggiori spese dovute al rincaro dei consumi di gas per riscaldamento degli edifici scolastici, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus, a valere sui ristori Covid 2020 e 2021, in quanto l’aumento di tali costi è direttamente imputabili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale maggiore spesa andrà quantificata al netto dell’aumento del costo dell’energia.

Restituzione del Fondo Funzioni Fondamentali non impegnato

Le risorse del Fondo Funzioni Fondamentali non impegnate sono ancora oggetto di restituzione, nonostante la proroga intercorsa.
Le somme non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.
Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Possono, quindi, essere utilizzate entro la fine dell’esercizio 2022 le seguenti risorse:

  • Fondo Funzioni Fondamentali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso, come ad esempio per i centri estivi.

L’ultimo monitoraggio da cui emergerà l’eventuale importo da restituire sarà effettuato utilizzando l’apposito applicativo web .

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