Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la regola generale applicabile in caso di prestazioni complesse prevede la scomposizione delle singole prestazioni, in modo da distinguere quelle soggette a Reverse charge e quelle soggette, invece, a IVA ordinaria. Quindi, anche in presenza di un unico contratto e indipendentemente da valutazioni sull’unitarietà delle prestazioni, è d’obbligo procedere a scomporre le singole prestazioni in base al regime di IVA cui sono soggette.
Eccezione alla suddetta regola generale:
- nei contratti relativi alla costruzione di un edificio o a interventi di restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia, tutte le prestazioni seguono le regolo ordinarie (senza necessità di scindere le operazioni soggette a Reverse charge).
Sono escluse dall’eccezione citata sia gli interventi di manutenzione ordinaria sia quelli di manutenzione straordinaria; tuttavia, da più parti è giunta la richiesta di inserire tra le eccezioni anche gli interventi di manutenzione straordinaria, in considerazione del fatto che anche in questi casi si è in presenza di un contratto unico e inscindibile, con elevate difficoltà di scomposizione delle operazioni. La soluzione auspicata, quindi, è quella di prevedere anche per le manutenzioni straordinarie l’applicazione generalizzata delle modalità ordinarie.