Il regime IVA ordinario per il settore agricolo è definito dagli artt. 34 e 34 bis del DPR n. 633/1972 e prevede il rispetto dei requisiti soggettivo e oggettivo.
Requisito soggettivo – Secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 1, possono avvalersi del suddetto regime IVA agricolo i produttori agricoli definiti dal successivo comma 2. Non sono, inoltre, previste restrizioni legate alla forma societaria con cui si opera sul mercato.
Requisito oggettivo – Secondo quanto previsto dalla normativa, il produttore agricolo deve procedere alla cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al suddetto DPR n. 633/1972, ossia prodotti agricoli e ittici ricavati dall’agricoltura senza che siano necessarie manipolazioni o trasformazioni (o, nel caso in cui tali trasformazioni siano necessarie, a condizione che esse rientrino nel normale esercizio dell’agricoltura). In considerazione di tali indicazioni, risultano quindi esclusi da tale regime le carni macellate di bovino, ovino e caprino, gli insaccati e le marmellate.
Il comma 5 del DPR n. 633/1972 sancisce che “se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale”; si delinea, così, la cosiddetta ‘impresa mista’, a condizione però che tali operazioni si caratterizzino come saltuarie e non abituali. In quest’ultimo caso, infatti, non si tratterebbe più di un’impresa mista, bensì di un’attività autonoma da separare secondo quanto prescritto dall’art. 36 del suddetto DPR n. 633/1972.