La nuova lettera a-ter) recentemente introdotta al comma 6 dell’art. 17 del DPR 633/72 ha disciplinato l’estensione del meccanismo del Reverse charge, all’interno del settore edile, anche alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Il nuovo regime disciplinato dalla suddetta lettera a-ter) è applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015; tuttavia, nella Circolare 14/2015 dell’Agenzia delle Entrate, una speciale clausola di salvaguardia ha disposto la non sanzionabilità di eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti in data antecedente al 27 marzo 2015 (data di pubblicazione della Circolare stessa).
Il nuovo meccanismo di Reverse charge nel settore edile si configura come contiguo e complementare rispetto a quello precedentemente previsto dalla lettera a) dell’art. 17 del DPR 633/72, da cui si differenzia, tra le altre cose, per un dettaglio fondamentale: ossia l’applicazione dell’inversione contabile a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti e a prescindere dalla tipologia di soggetto nei confronti del quale il subappaltatore esegue la prestazione.
Per tutte le prestazioni diverse da quelle rientranti nell’ambito di installazione di impianti, demolizione e completamento, invece, il Reverse charge si applica esclusivamente in caso di contratti di subappalto e in riferimento alla attività presenti nella sezione F della codifica ATECO 2007.
Ricordiamo, infine, che sono escluse dall’inversione contabile le forniture di beni con posa in opera, in quanto trattasi di prestazioni in cui la posa in opera riveste una funzione meramente accessoria rispetto alla cessione del bene.