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1 Dicembre 2015

Finanziario – Riduzione canone di locazione

Negli ultimi anni si sono verificati frequentemente casi di riduzione del canone di locazione, applicato in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale accordo intervenuto tra le parti non necessita di obbligatoria registrazione; tuttavia, è a discrezione delle parti registrare volontariamente tale accordo in modo da renderlo pubblico di fronte a terzi, in particolare l’Erario (risoluzione n. 60/2010).

La registrazione dell’accordo, infatti, permetterebbe di stabilire con certezza il momento a partire dal quale la riduzione ha efficacia anche ai fini fiscali. Tuttavia, alcune sentenze relative alla risoluzione del contratto di locazione, facendo riferimento a principi applicabili anche ai casi di riduzione del canone, negano che la registrazione abbia efficacia costitutiva della pattuizione tra le parti.

In particolare, la sentenza n. 22588/2012 della Cassazione ha stabilito che l’intervenuta risoluzione del contratto, anche se non registrata, ha l’effetto di escludere i canoni di locazione dalla base imponibile IRPEF: “un contratto risolto […] non può essere considerato fonte di produzione di redditi; manifestamente irrilevante è il dato sulla registrazione dell’intervenuta risoluzione, che risponde a mere finalità di pubblicità, senza incidere sul regime sostanziale del rapporto contrattuale”. Dunque, così come per la risoluzione del contratto, anche per gli accordi di riduzione del canone gli effetti ai fini fiscali risultano validi ed efficaci nonostante la mancata registrazione del fatto. In caso di accertamenti, pertanto, la registrazione non è l’unica prova accettabile per dimostrare la correttezza degli importi dichiarati nel modello UNICO: la scrittura privata o eventuali scritture contabili delle parti sono elementi ugualmente validi.

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