La Corte dei Conti, sezione Lombardia, è intervenuta a chiarire i limiti cui i Comuni devono sottostare nell’eventualità di un “soccorso pubblico” a fondazioni private: un eventuale stanziamento di fondi pubblici (generalmente non consentito) potrebbe avere esclusivamente carattere straordinario e dovrebbe in ogni caso essere preceduto da una valutazione dell’attività della fondazione a favore della Pubblica Amministrazione; infine, è necessario che non sia più presente il rischio di una gestione in perdita.
“Deve preliminarmente evidenziarsi, essendo preclusa qualunque interferenza sulle scelte gestionali concrete riservate alla discrezionalità dell’ente, come l’analisi delle questioni proposte dall’Ente rimane circoscritta ai profili generali ed astratti relativi ai rapporti tra Ente locale e fondazione di diritto privato, nel caso, in particolare, che quest’ultima presenti una gestione in perdita. […] non solo che non è possibile che l’ente locale si accolli l’onere di ripianare le perdite gestionali della Fondazione, che vi deve provvedere con il suo patrimonio, ma anche che l’eventuale concessione di un contributo straordinario non può che essere subordinata alla verifica di un’attività effettivamente svolta dalla Fondazione in favore dell’ente locale e parametrata al costo della stessa. […] l’ente deve, comunque, valutare le ripercussioni finanziarie e contabili sul proprio bilancio derivanti dall’affidamento della gestione di un servizio ad una fondazione, nel caso in cui la stessa venga a trovarsi in perdita, se i contributi pubblici e i corrispettivi erogati dagli utenti non coprono interamente i costi di gestione” (delibera n. 433/2015).