Procediamo con il fare una breve analisi delle tre tipologie di compensazione “orizzontale” che possono interessare l’IVA.
Con compensazione “orizzontale” si intende quella tramite la quale il credito IVA può essere riportato in F24 per compensare altri eventuali debiti, seppur diversi dall’imposta sul valore aggiunto.
Le soglie sono:
– fino a 5.000,00 euro. Il credito può essere liberamente utilizzato in compensazione.
– Da 5.000,00 euro fino a 15.000 euro. Obbligo di presentazione della dichiarazione IVA e possibilità di utilizzare il credito a far decorso dal 16 del mese successivo alla presentazione della stessa.
– Oltre i 15.000,00 euro. Oltre alla presentazione della dichiarazione è richiesta l’apposizione del visto di conformità. Con la risoluzione 90/10 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la firma del Revisore sulla dichiarazione ha validità di visto di conformità.
Si ricorda come, in riferimento all’art. 31 comma 1 del DL78/2010, la compensazione non possa avvenire quando vi siano debiti connessi a imposte erariali e relativi accessori che:
– risultino iscritti a ruolo;
– siano di importo superiore ai 1.500,00 euro;
– il cui termine di pagamento risulti essere scaduto.