naviga tra gli articoli
Finanziario
fondone
Condividi l'articolo
13 Ottobre 2021

Applicazione Fondo Funzioni Fondamentali 2020 e 2021

Fondo Funzioni Fondamentali 2020: applicazione avanzo

Abbiamo trattato in modo approfondita la ripartizione del Fondo Funzioni Fondamentali 2021 e la sua applicabilità, ritengo possa essere utile fare un “salto nel passato” richiamando il Fondo Funzioni Fondamentali 2020 e, nello specifico, andare a visionare come comportarsi in merito all’applicazione dell’avanzo di amministrazione a esso collegato.
In seguito alla definizione del Fondo Funzioni Fondamentali utilizzato è possibile che sia emersa una quota non utilizzata, questa quota è rimasta disponibile per l’ente in funzione delle necessità legate al COVID emerse anche nell’esercizio 2021.
La quota spendibile è confluita in:

  • Avanzo vincolato da legge: quando il delta positivo tra risorse assegnate e risorse spese era riconducibile alle generiche risorse assegnate attraverso il Fondo Funzioni Fondamentali.
  • Avanzo vincolato da trasferimento: quando la rimanenza era connessa a trasferimenti specifici come, ad esempio, lo straordinario della polizia municipale, i buoni sociali e i buoni per la scuola.

Vediamo ora come sia possibile gestire l’avanzo vincolato e procedere con la sua applicazione facendo anche un breve cenno al trattamento che interessa l’avanzo libero.

Avanzo libero.

L’avanzo libero può essere utilizzato secondo quanto esplicitato dall’articolo 187 del TUEL, ovvero, riportato in ordine di priorità:

  1. copertura di debiti fuori bilancio;
  2. salvaguardia degli equilibri;
  3. spese di investimento;
  4. spese correnti aventi carattere non permanente,
  5. estinzione anticipata di prestiti.

In ambito di emergenza COVID è utile rilevare come le spese connesse all’emergenza possano essere identificate come non ricorrenti e, qualora il Responsabile dei Servizi Finanziari avalli la scelta, possano essere anch’esse oggetto di destinazione di avanzo libero.

Avanzo vincolato

L’avanzo vincolato si applica normalmente con atto consigliare, l’eccezione che prevede il semplice passaggio con determina del Responsabile del Servizio Finanziario, escludendo anche il parere dell’organo di revisione nel richiamo dell’art. 175 c.5-quater, lett. C) del Testo Unico degli Enti Locali, è quando abbiamo a che fare con economie di spesa derivanti da specifici stanziamenti di bilancio non impegnati dell’esercizio precedente.
Per procedere in questa direzione è quindi fondamentale assicurarsi che si abbia a che fare con economie generate da stanziamenti di spesa finanziati da entrate vincolate, stanziamenti a cui poi non è seguito nessun impegnato.

Fondo per l’esercizio delle Funzioni Fondamentali 2021

Parlando del Fondo delle Funzioni Fondamentali 2021 non possiamo esimerci dal richiamare immediatamente quanto già dichiarato da molti enti, ovvero che lo stesso sovente è significativamente inferiore rispetto a quanto elargito nell’esercizio 2020.
Tralasciando la specifica fornita dalla Ragioneria, per cui inizialmente il Fondo Funzioni Fondamentali 2021 doveva essere ad assorbire le sole minori entrate, vediamo quali siano le cause che si celano dietro questa nuova determinazione degli importi assegnati.

Calcolo Fondo Funzioni Fondamentali 2021

Ai fini dell’assegnazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2021 il Ministero è partito dall’analisi della certificazione presentata relativa all’anno 2020; il primo dato evidenziato dal decreto di riparto è il saldo complessivo netto della stessa, dato dalla differenza tra l’importo del fondo 2020 assegnato e il saldo delle minori/maggiori entrate Covid-19 e delle maggiori/minori spese Covid-19, entrambe al netto dei ristori statali.
Come anticipato molti enti hanno riscontrato che il dato riportato nella tabella allegata al decreto non coincide con quello della certificazione presentata. Ciò in quanto i dati della certificazione sono stati rettificati dal Ministero.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, dopo aver operato il taglio, chiarito che queste variazioni sono dovute a:

  • errori materiali;
  • rettifiche di valori iscritti dall’ente, soprattutto riconducibili alle minori spese;
  • alla modifica del dato certificato relativo alla riduzione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) 2020. Il M.E.F. ha ritenuto opportuno, nel caso in cui l’ente avesse dichiarato delle variazioni di entrata negative (senza considerare Tari e imposta di soggiorno), determinare una quota di minori spese da Fcde forfettaria, non inferiore al 10 per cento del fondo 2020 assegnato al netto della quota Tari.

Il M.E.F. ha inoltre precisato come le eventuali anomalie riscontrate nelle risultanze delle certificazioni del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 saranno comunicate con note ufficiali, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, agli enti locali interessati entro il mese di settembre 2021.
A questo punto assistiamo alla nascita di una nuova certificazione poiché, entro il successivo 30 novembre 2021, gli enti locali interessati dovranno apportare le rettifiche segnalate, inviando una nuova certificazione, o comunicare tempestivamente ulteriori elementi utili ai fini della loro valutazione.
Suddette rettifiche hanno frequentemente condotto a un miglioramento del saldo della certificazione.
A questo punto è importante chiarire come queste rettifiche abbiano effetto solo ai fini della definizione del Fondo Funzioni Fondamentali 2021, non generando quindi alcuna variazione effettiva rispetto a quanto certificato in merito all’esercizio 2020.

In definitiva, la riduzione delle risorse assegnate agli enti, rispetto a quella attesa da molti, è imputabile:

  • sia all’eccedenza del fondo 2020, da utilizzarsi nel 2021;
  • sia alle rettifiche apportate alle risultanze della certificazione 2020;
  • sia alle minori risorse disponibili.

Trasferimenti e ritenuta

Abbiamo avuto modo di prendere dimestichezza con i potenziali utilizzi delle assegnazioni libere del Fondo Funzioni Fondamentali, tra questi sappiamo che ci sono i trasferimenti e sovvenzioni alle attività economiche colpite dall’emergenza sanitaria.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’ interpello 629/2021 ha precisato come la sovvenzione erogata dall’ente non sia imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, motivo per cui non deve essere operata sull’importo erogato la ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del Dpr 600/73 per i contributi alle imprese non destinati all’acquisto di beni strumentali.

Assegnazioni

Si riporta il link da cui è possibile scaricare il materiale riportante le assegnazioni del Fondo Funzioni Fondamentali 2021:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-15-luglio-2021

Certificazione

Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse assegnate tramite il Fondo Funzioni Fondamentali 2021, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, relativa alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-XX, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19”.
Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2020 e/o di agevolazioni 2021 rispetto al 2020, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-XX, comunicano, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-XX/A” le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2022.
Si rileva quindi come le procedure di certificazione, le firme richieste e i portali di riferimento siano rimaste uguali rispetto a quanto chiesto per la certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2020.

Sanzione ritardata o omessa certificazione Fondone.

Le sanzioni per la ritardata o omessa certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2021 sono le seguenti.
Gli enti locali che trasmettono, oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, la certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2021, con le modalità precedentemente indicate, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023.
Nel caso in cui la predetta certificazione sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, entro la data del 31 luglio 2022.
A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le trattenute dalle partite di trasferimento collegate all’I.M.U.

Articoli correlati

Scorri i documenti