Il Documento Unico di Programmazione costituisce la solida base su cui costruire il Bilancio.
Il termine di predisposizione del D.U.P. 2021-2023, differito dal Dl. 18/20, è passato insieme al 30 settembre trascorso.
Pur sfruttando la proroga per il Bilancio prevista dall’art. 106 del Dl 34/2020 al 31 gennaio 2021 i tempi possono dirsi maturi per dare avvio alla seconda fase della programmazione.
Alla luce delle nuove scadenze si può ipotizzare come prorogato di un mese anche il termine per la presentazione al Consiglio e all’Organo di revisione del documento, data storicamente fissata il 15 novembre.
Entriamo ora nel vivo dell’approfondimento e trattiamo i molteplici aspetti che, anche caratterizzati dal periodo storico che stiamo vivendo, presentano delle sfaccettature tecnico pratiche di sicuro impatto nel corso della redazione del Bilancio 2021-2023.
Nuova I.M.U.
Rifacendosi alle analisi desunte dall’elaborazione dei dati SIOPE si rileva un calo delle entrate correnti pari al 13%, questo alla data del 30 settembre.
Obbligatoriamente bisogna quindi prestare attenzione a:
- Calo naturale di gettito connesso alla crisi sanitaria.
- Interventi volontari dell’Ente con ricaduta sociale (azioni sulle aliquote). In attesa del decreto ministeriale infatti tale azioni non sarà limitata alle sole fattispecie individuate dalla norma.
- Esclusioni previste dal Dl. 104/20, art. 78, dalla base imponibile degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate).
Cogliendo la palla alzata dall’ultimo punto è utile ricordare come siano previsti dei ristori (vedi ad es. fondone) per determinate minori entrate, ciò non esime comunque dall’effettuazione di una congrua e prudenziale definizione del calo al fine di agire nel rispetto degli equilibri.
Tassa sui rifiuti
Molti enti hanno utilizzato la proroga prevista per l’approvazione delle nuove tariffe applicando ancora per il 2020 quelle già adottate nell’esercizio 2019.
Ci si potrebbe quindi trovare a conteggiare il P.E.F. 2020 rilevando gli eventuali scostamenti, scostamenti da assorbire all’interno dei Piani degli anni successivi, differenziali assorbibili al massimo in tre esercizi, e, contestualmente, lavorare sul P.E.F. 2021 al fine di definire le nuove aliquote applicabili.
Innegabile poi l’impatto che l’applicazione del M.T.R. e la nuova definizione del perimetro spinge a ragionamenti fino ad oggi non presi in considerazione.
Canone patrimoniale, le novità
La legge di bilancio 2020 ha deciso il pensionamento di Tosap/Cosap , Icp/Cimp e diritto sulle pubbliche affissioni prevedendo la loro sostituzione con due canoni; il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni nei mercati.
Anche il canone previsto dall’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada e qualunque canone ricognitori o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi) sarà sostituito dal nuovo canone riservato alla concessione, ovvero il primo.
Le novità sono sempre caratterizzate da un periodo di assestamento, bisogna infatti considerare i vari passaggi che interesseranno questo cambio.
I regolamenti, le banche dati, le nuove tariffe, la previsione di introiti e i regolamenti con gli eventuali concessori sono alcune delle portate che allestiscono questa tavola particolarmente impegnativa.
Addizionale comunale Irpef
A questo proposito è utile richiamare il principio contabile.
La normativa vigente prevede che l’accertamento dell’addizionale deve avvenire in uno dei due seguenti modi:
- Accertamento per cassa.
- Accertamento sulla base del minore tra l’importo accertato il secondo anno precedente, ragionando noi sul bilancio 2021-2023 corrisponde al 2019, e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza sempre del secondo anno precedente (nostro caso 2019) e in conto/residui dell’anno precedente (2020).
Anche il sistema di versamento dell’addizionale contribuisce ad alleggerirne l’impatto sui nostri bilanci, il sistema di versamento prevede infatti che il 30% sia versato in acconto nell’anno e il 70% a saldo nell’anno successivo.
Attenendosi quindi tecnicamente alla procedura si potrebbe appostare un importo lineare rispetto agli anni precedenti, prudenzialmente è però opportuno agire con delle riduzioni ponderate rispetto alla tendenza di decrescita generale dell’economia.
Imposta di soggiorno
Anche in questo caso, stante i fondi a ristoro, è opportuno che gli enti che applicano detta imposta adottino un atteggiamento prudenziale basato anche sulle esperienze dei mesi trascorsi.
Fondo di solidarietà comunale
50 per cento nel 2020, 55 per cento nel 2021, 60 per cento nel 2022, 65 per cento nel 2023 per arrivare al 100 per cento nel 2030.
Quanto sopra riportato corrisponde alla crescita della quota del fondo ripartita rispetto ai fabbisogni standard così come attualmente previsto dalla normativa.
Altre particolarità che riportiamo dai mesi passati sono attinenti all’aumento della dotazione del fondo; lo stesso viene incrementato di 200 milioni di euro nel 2021, di 300 milioni di euro nel 2022 e di 330 milioni di euro nel 2023. È opportuno dire come gli aumenti così riportati siano da rapportare all’esercizio 2019.
Fondo Imu Tasi
È confermato il «fondo Imu-Tasi», nato nel 2014 per compensare quegli enti che avevano subito il taglio del fondo di solidarietà comunale pur non potendo aggiungere la nuova Tasi in quanto già con Imu al massimo o prossima a esso.
Il fondo è caratterizzato da una quota a destinazione libera (articolo 1, comma 554, legge 160/2019), pari a 110 milioni di euro, confermata anche per il 2021 e il 2022 nella stessa misura del 2020 (ma non per il 2023) in favore degli enti di cui al Dm 14 marzo 2019; e da una parte destinata al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole e altre strutture di proprietà comunale, nella stessa misura dello scorso, per tutto il triennio 2021-2023 e fino al 2033.
Altri trasferimenti
Molti altri trasferimenti sono stati previsti dalle normative precedenti, soprattutto in termini di messa in sicurezza a manutenzione del patrimonio. Ne richiamiamo due:
- il fondo previsto dall’articolo 1, comma 29 e seguenti della legge 160/2019, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
- Il fondo per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, delle strade e degli edifici, previsto dalla legge di bilancio 2020 nella misura complessiva di 350 milioni di euro, con un incremento di 900 milioni di euro, per il 2021 e 1.750 milioni di euro per il 2022.
Recupero dell’evasione tributaria
A questo proposito è fondamentale considerare l’effetto della sospensione dei termini di decadenza verificatasi nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, disposta dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020.
La notifica degli avvisi di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2020 potrà effettuarsi entro il 26 marzo 2021; questa agevolazione è finalizzata ad alleviare il peso del lavoro sugli uffici che operano in condizioni particolari vista l’emergenza sanitaria, comporta però l’imputazione dell’accertamento contabile dall’anno 2020 all’anno 2021.
Richiamando la particolarità del momento citata nel paragrafo precedente bisogna inoltre sempre tenere in considerazione la ricaduta economica sul tessuto sociale e il conseguente irrigidimento dell’indice di conversione avvisi/pagamenti.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Dall’esercizio 2021 l’accantonamento del F.C.D.E. a bilancio dovrà essere effettuato per un valore pari al 100% del determinato.
Il Fondo accantonato sarà quindi pari al 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti dell’ultimo quinquennio. La media da utilizzare sarà solo quella semplice.
Restano attuabili alcuni interventi sulla struttura dell’impianto del calcolo:
- È possibile calcolare l’incassato nell’anno successivo in conto residui e non ragionare sulla sola competenza. Si può determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, sommando agli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. Qualora si opti per questa procedura si deve slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.
- Qualora nell’esercizio precedente si siano soddisfatti determinati requisiti è possibile abbattere la % di calcolo del fondo, vediamo quale normativa richiama questa procedura e come si sviluppa:
- 1 comma 79 Legge 160/2019: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell’esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
- 1 comma 80 Legge 160/2019: “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell’organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti” (questa seconda opzione pare particolarmente azzardata essendo fortemente connessa ad azioni previsionali rischiose…).
- 107 bis DL 18/2020: “A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”.
- Principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi paragrafo 3.3. “Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”.