“2. L’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l’anno 2019. L’aliquota ordinaria dell’IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l’anno 2019, è incrementata di 0,3 punti percentuali per l’anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l’anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi.”
Questo comma prevede una sterilizzazione delle ipotesi di aumento dell’IVA per l’esercizio 2019.
In fase di predisposizione del Bilancio non si dovrà quindi riportare, per il primo anno, un’ipotesi di incremento di costo, per i servizi istituzionali, riconducibile all’aumento dell’imposta.
Essendo il documento di programmazione elaborato anche per il 2020 e il 2021 sarà invece opportuno tenere in considerazione gli incrementi presentati all’interno della finanziaria approvata, ovvero 0,3 punti per il 2020 e 1,5 punti per il 2021; il tutto in riferimento all’aliquota ordinaria attualmente in vigore corrispondente al 22%.
In merito all’imposta ridotta, corrispondente attualmente al 10%, assistiamo a una sua stabilizzazione per il 2019, si dovrà invece prendere atto di un aumento dell’aliquota per le annualità successive, aumento che vedrà l’imposta pesare 11,5 punti percentuali nel 2020 e 13 punti percentuali nel 2021.