Un comunicato del presidente dell’Anac chiarisce i rispettivi obblighi di controllo in capo alle Amministrazioni e in capo al Consip relativamente ai requisiti di ordine generale richiesti agli operatori economici partecipanti al MEPA.
Il Consip, in quanto gestore del MEPA, ha l’obbligo di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite dagli operatori economici sul possesso dei requisiti di carattere generale; pertanto, effettua controlli a campione o verifiche mirate nel caso di sospetti su specifici partecipanti.
La singola stazione appaltante, invece, è tenuta ad effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale esclusivamente in relazione all’operatore economico che si aggiudica la procedura: al fine di procedere alle dovute verifiche, l’Amministrazione ha la facoltà di ricorrere sia ai metodi tradizionali sia all’Avcpass.
Gli obblighi di controllo spettanti alle Amministrazioni sono definiti dalle regole dell’e-procurement elaborate dal Consip, art. 46, comma 7: “Il Soggetto Aggiudicatore è l’unico ed esclusivo responsabile della verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di Attuazione in capo ai Fornitori per la partecipazione alle procedure di acquisto del MEPA, dell’acquisizione della relativa documentazione, così come dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.”