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13 Maggio 2016

Finanziario – Annullabilità del bilancio preventivo

 Il Tar Sardegna, II sezione, con sentenza n. 387/2016, ha giudicato annullabile il bilancio preventivo (e tutti i documenti collegati) approvato dall’Ente, nel caso in cui non siano garantiti ai Consiglieri tempi ragionevolmente adeguati per esaminare la documentazione e predisporre eventuali emendamenti prima della convocazione in seduta. Tale situazione, infatti, compromette l’esercizio delle prerogative dei Consiglieri comunali e viola le disposizioni del Regolamento di contabilità.

La vicenda riguarda un Comune sardo dove i documenti da esaminare in vista dell’approvazione del bilancio di previsione sono stati resi disponibili per la consultazione con grande ritardo sui tempi stabiliti, e comunque a troppa poca distanza dalla seduta del Consiglio perché fosse possibile esaminarli approfonditamente ed evidenziare eventuali obiezioni e modifiche (caso limite: il parere dei revisori era stato reso disponibile solo 24 ore prima della data fissata per la riunione). A fronte di tale violazione dei propri diritti, un Consigliere di minoranza ha, quindi, impugnato le deliberazioni con cui il Consiglio aveva approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 (e di conseguenza tutti gli altri documenti connessi, quali ad esempio il bilancio pluriennale 2015-2017, il bilancio di previsione 2015-2017 e la relazione programmatica 2015-2017). Il Tar, riconoscendo le ragioni presentate dal ricorrente, ha disposto l’annullamento degli atti di cui sopra.

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