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1 Dicembre 2015

Finanziario – Armonizzazione e Regolamento di contabilità

Dal 1° gennaio 2016 entrerà a regime il nuovo ordinamento contabile. Ciò comporta per gli Enti Locali anche la necessità di aggiornare, se non addirittura rifare, il Regolamento di contabilità; quest’ultimo dovrà essere approvato con delibera di consiglio comunale previo parere dei revisori.

Secondo quanto stabilito dall’art. 152, comma 4 del Tuel, il Regolamento deve essere approvato nel rispetto delle norme presenti nella seconda parte del Tuel stesso; tali norme sono da considerarsi inderogabili, ma è previsto che il Regolamento possa in casi particolari prevedere una differente disciplina che permette di non applicare le suddette regole:

  • Competenze dei responsabili dei servizi (art. 177)
  • Ordinazione e pagamento – Controllo del mandato di pagamento da parte del servizio finanziario (art. 185, comma 3)
  • Controllo di gestione, modalità (art. 197) e referto (art. 198)
  • Prestiti obbligazionari (art. 205)
  • Gestione informatizzata del servizio di tesoreria (art. 213) e mandati non estinti a fine esercizio (art. 219)
  • Revisori, revocabilità e cessazione (art. 235, commi 2 e 3), funzionamento del collegio (art. 237) e limiti agli incarichi (art. 238).

Il nuovo Regolamento post-armonizzazione, tra le altre cose, disciplina anche:

  • le modalità del controllo sugli equilibri finanziari;
  • le modalità di presentazione degli emendamenti al bilancio;
  • le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazione non discrezionali di bilancio attuate dalla Giunta;
  • le modalità di variazione del Fondo pluriennale vincolato durante l’esercizio;
  • le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni dai vari uffici al servizio finanziario, ai fini della redazione delle scritture contabili relative alle transazioni non monetarie.

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