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reverse charge
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9 Dicembre 2015

Finanziario – Caldaia e Reverse charge

Continuano i dubbi sull’applicazione del nuovo Reverse charge (lettera a-ter, dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972). In particolare, ci si interroga sulla possibilità di applicare o meno l’inversione contabile alle seguenti casistiche:

Acquisto e installazione della caldaia – E’ determinante, in questo caso, definire “chi” è il soggetto che svolge l’installazione della caldaia. Se il soggetto installatore è il medesimo soggetto produttore e/o commerciante del bene, l’operazione di installazione è da considerarsi accessoria a quella di cessione del bene e, pertanto, non assoggettabile al Reverse charge. Se, invece, a effettuare l’installazione è un soggetto diverso dal produttore, è lecito considerare tale operazione come prestazione autonoma e applicare ad essa l’inversione contabile.

Manutenzione della caldaia – Assoggettabile a Reverse charge.

Sostituzione della pompa di calore – Qualificabile come manutenzione e, perciò, soggetta a Reverse charge.

Sostituzione della caldaia per malfunzionamento o rottura – Come in caso di acquisto e installazione della caldaia, occorre valutare “chi” sia il soggetto che esegue l’installazione. Dunque, si rimanda alla medesime conclusioni di cui sopra.

Pulizia periodica e controllo dei fumi – Con la R.M. 15/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha definito come manutenzioni ordinarie sia la revisione periodica degli impianti sia il controllo dei fumi. Pertanto, in quanto operazioni di manutenzione, entrambe sono assoggettabili a Reverse charge.

Si specifica che, ovviamente, per l’applicazione del Reverse charge ai casi suddetti è necessario che le prestazioni siano effettuate nell’ambito di un edificio e nei confronti di un soggetto passivo IVA.

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