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reverse charge
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4 Novembre 2015

Finanziario – Collegamento funzionale valido per il Reverse charge

Nell’ambito del dibattito sul Reverse charge, la DRE Emilia Romagna ha evidenziato come requisito per l’applicazione del meccanismo in oggetto il riferimento al collegamento funzionale tra impianto ed edificio: ossia è legittimo applicare il Reverse charge in qualsiasi caso in cui l’impianto serva al funzionamento dell’edificio, a prescindere dall’ubicazione dell’impianto stesso (protocollo n. 954-784/2015).

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nel caso esemplificativo dell’impianto di condizionamento:

  • se l’impianto è situato sul terrazzo o sul tetto (considerati parte dell’edificio), la relativa manutenzione può avvalersi del Reverse charge;
  •  se l’impianto è situato sul terreno pertinenziale all’edificio (considerato elemento non facente parte dell’edificio), la relativa manutenzione non può avvalersi del Reverse charge.

La DRE Emilia Romagna, invece, nella situazione sottoposta alla sua attenzione, ha dato rilievo al collegamento funzionale tra impianto ed edificio, affermando che l’applicazione del Reverse charge deve essere subordinata non tanto all’ubicazione dell’impianto (all’interno o all’esterno dell’edificio), quanto al fatto che l’impianto svolga funzioni essenziali per il funzionamento dell’edificio stesso.

 

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