La sentenza n. 5/2016 della Corte dei Conti Molise, sezione giurisdizionale, ha riconosciuto la responsabilità amministrativa dei responsabili tecnico-finanziari e dei consiglieri che, approvando un debito fuori bilancio riconducibile a spese prevedibili e programmabili anticipatamente, causano all’amministrazione pubblica un danno erariale.
Secondo quanto previsto dal TUEL, l’ente può ricorrere a un debito fuori bilancio esclusivamente “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” e “solo in presenza di eventi eccezionali o imprevedibili […] per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” (artt. 191 e 194, lettera e).
Riprendendo quanto stabilito dalla normativa, i giudici hanno evidenziato che nel caso in questione «non ricorrevano gli estremi […] trattandosi di attività assolutamente non urgenti, non solo prevedibili, ma facilmente programmabili e realizzabili» con la procedura ordinaria (nello specifico si trattava di spese sostenute in commemorazioni annuali di martiri, pranzi in ristoranti e generi alimentari).
La Corte ha, quindi, rilevato la responsabilità amministrativa dei funzionari e dei consiglieri coinvolti, condannandoli a risarcire il danno patrimoniale sofferto dall’ente a causa della loro “somma negligenza, imperdonabile leggerezza ed evidente incuria degli interessi pubblici”.